31 Maggio 2014

Il trasferimento della residenza all’estero: il nuovo quadro TR del modello Unico

di Federica Furlani
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Ai sensi dell’art. 166 del Tuir, il trasferimento all’estero di soggetti che esercitano imprese commerciali, che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell’azienda o del complesso aziendale che non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.

Per effetto dell’introduzione del comma 2-quater, ad opera dell’art. 91 D.L. 1/2012 (Decreto liberalizzazioni), tali soggetti che trasferiscono la residenza in Stati appartenenti all’Unione Europea ovvero in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo, possono richiedere la sospensione dell’effetto del realizzo.

Tale disposizione si applica ai trasferimenti effettuati dopo il 24 gennaio 2012.

Per effetto quindi dell’art. 166, comma 2-quater, Tuir e del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 2 agosto 2013, i contribuenti che trasferiscono la residenza in altri Stati dell’Unione europea o appartenenti allo SEE possono quindi optare, In alternativa al versamento immediato dell’imposta dovuta sulla plusvalenza, per:

  1. la sospensione del versamento dell’imposta, anche distintamente per ciascuno dei cespiti o componenti non confluiti in una stabile organizzazione residente; a tal fine la plusvalenza è riferita a ciascun cespite o componente trasferito in base al rapporto tra il suo maggior valore e il totale dei maggiori valori trasferiti;
  2. il versamento rateale dell’imposta, anche relativa a ciascun cespite; in tal caso le quote dovute sono maggiorate degli interessi nella misura prevista dall’art. 20 D.Lgs. 241/1997.

Il quadro TR del modello Unico 2014 è proprio deputato alla determinazione dell’imposta e all’opzione circa il suo versamento.

La plusvalenza viene determinata unitariamente in base al valore normale dei componenti dell’azienda o del complesso aziendale non confluiti in una stabile organizzazione residente.

Le perdite di esercizi precedenti non ancora utilizzate compensano prioritariamente il reddito dell’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia. L’eccedenza, unitamente all’eventuale perdita di periodo, compensa la plusvalenza che emerge a seguito del trasferimento della residenza.

Le imposte sui redditi relative alla plusvalenza, della quale è sospesa la tassazione, sono determinate in via definitiva, senza tener conto delle minusvalenze e/o delle plusvalenze realizzate successivamente al trasferimento.

L’opzione per la sospensione si esercita indicando l’ammontare della plusvalenza sospesa e della corrispondente imposta sospesa negli appositi campi, TR4, rispettivamente colonna 2 e 3.

La sospensione non può riguardare:

  1. i maggiori e i minori valori dei beni di cui all’art. 85 del TUIR;
  2. i fondi in sospensione d’imposta di cui al comma 2 dell’art. 166 del TUIR, non ricostituiti nel patrimonio contabile della stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato;
  3. gli altri componenti positivi e negativi che concorrono a formare il reddito dell’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia, ivi compresi quelli relativi a esercizi precedenti, e non attinenti ai cespiti trasferiti, la cui deduzione o tassazione sia stata rinviata in conformità alle disposizioni del Tuir.

In alternativa al pagamento immediato e all’opzione per la sospensione, è possibile optare per il versamento in quote costanti (con maggiorazione di interessi) con riferimento all’esercizio in cui ha efficacia il trasferimento e ai nove successivi.

L’opzione per il versamento rateale si esercita indicando l’ammontare della plusvalenza rateizzata e della corrispondente imposta rateizzata negli appositi campi, TR5, rispettivamente, colonna 2 e 3, e l’importo della prima rata nella colonna 4.