10 Luglio 2015

Il trasferimento delle ritenute non utilizzate

di Federica Furlani
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L’articolo 5 Tuir stabilisce che i redditi prodotti da società di persone e associazioni professionali sono imputati a ciascun socio o associato, indipendentemente dalla percezione, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili.

Il medesimo criterio è previsto per l’attribuzione delle ritenute; l’art. 22, comma 1, Tuir stabilisce infatti che “le ritenute operate sui redditi delle società, associazioni e imprese indicate nell’articolo 5 si scomputano, nella proporzione ivi stabilita, dalle imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti”.

La Circolare n. 56/E/2009, con un’interpretazione di tale norma, ha ammesso che le ritenute subite dalla società/associazione, dopo essere state trasferite ai soci/associati, e da questi utilizzate per l’abbattimento del proprio debito Irpef, possano essere ritrasferite, per la residua parte, alla società/associazione per l’utilizzo in compensazione di quest’ultima.

In tal modo il socio/associato evita di risultare a credito e di dover chiedere a rimborso il relativo importo e la società/associazione professionale può utilizzare le ritenute subite e riattribuite per il versamento delle proprie imposte.

Per poter effettuare questa operazione di riattribuzione è richiesto il preventivo assenso dei soci/associati, che può essere formalizzato anche nel corso del medesimo periodo di imposta in cui materialmente avviene la imputazione, ma deve essere espresso in apposito atto avente data certa (es. scrittura privata autenticata) o previsto nello stesso atto costitutivo della società/associazione.

Può essere specifico (riferito cioè alle ritenute di un determinato periodo di imposta) oppure generalizzato (riferito cioè a tutte le ritenute maturate durante la vita dell’ente); evidentemente, nel primo caso dovrà essere rinnovato ogni volta che si intende fruire della particolare agevolazione, mentre nel secondo caso continuerà ad esplicare i propri effetti, sino a revoca espressa.

L’Agenzia delle Entrate con la Circolare 12/E/2010 ha inoltre chiarito che il consenso può essere comunicato anche mediante PEC o raccomandata in plico senza busta.

Non è nemmeno necessaria un’adesione totalitaria. L’assenso all’utilizzo da parte della società o associazione delle ritenute residue può essere manifestato anche solo da alcuni soci o associati.

Le ritenute trasferibili sono rappresentate esclusivamente dalla quota parte di ritenute subite dalla stessa società/associazione professionale che residuano in capo ai soci, dopo lo scomputo del proprio debito Irpef risultante dal modello Unico PF.

Il socio per poter attribuire le ritenute residue alla società, non deve quindi chiudere la propria dichiarazione con un debito.

Un’altra condizione perché si possa perfezionare validamente lo scambio di ritenute richiede che il credito (prima attribuito al partecipante e poi riattribuito alla società) risulti dalla dichiarazione annuale della società.

Quindi nel modello Unico SP della società di persone/associazione professionale:

  • il quadro RN evidenzierà le ritenute della società/associazione da attribuire ai soci/associati

ff1

  • il quadro RO evidenzierà le ritenute che i soci/associati, dopo aver abbattuto la propria Irpef, riattribuiscono alla società/associazione

ff2

  • il quadro RX evidenzierà la somma delle ritenute riattribuite alla società/associazione.

ff3

Nel modello F24 il credito va esposto con il codice tributo “6830” denominato “Credito IRPEF derivante dalle ritenute residue riattribuite dai soci ai soggetti di cui all’articolo 5 del TUIR”, da esporre nella sezione “Erario”, con l’indicazione quale “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta nel quale le ritenute residue sono riattribuite ai soggetti di cui all’art 5 del Tuir.

Nella dichiarazione del socio/associato, dopo l’utilizzo delle ritenute nel quadro RN a riduzione del debito Irpef, al fine di riattribuire le ritenute residue, il relativo ammontare va indicato nel rigo RN33 colonna 3.

ff4

L’importo ivi indicato non può eccedere l’ammontare delle ritenute attribuite dalla società/associazione risultanti dalla somma delle ritenute indicate:

  • nella sezione I del quadro RH
  • nel rigo RF 102 colonna 5
  • nel rigo RG 37 colonna 5.