27 Febbraio 2016

Il trattamento contabile del recesso del socio

di Viviana Grippo
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Il socio dissenziente di una società di capitali può recedere dalla società secondo il dettato dell’articolo 2437 del codice civile, se trattasi di società per azioni, e 2473, se trattasi di società a responsabilità limitata. Soffermiamoci sulle norme dettate per le S.p.a..

Le cause di recesso del socio di una società per azioni possono essere identificate in tre categorie:

1) cause inderogabili tra le quali rientrano i casi di:

  • modifica dell’oggetto sociale quando consente un cambiamento significativo dell’attività della società;
  • trasformazione della società;
  • trasferimento della sede sociale all’estero;
  • revoca dello stato di liquidazione;
  • eliminazione di una o più cause di recesso previste dalla legge come eliminabili, o previste dallo statuto;
  • modifica dei criteri di determinazione del valore delle azioni in caso di recesso;
  • modifica delle disposizioni statutarie concernenti i diritti di voto o di partecipazione;

2) cause derogabili in sede di statuto, tra le quali:

  • proroga del termine;
  • introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni;

3) altre cause di recesso determinabili dallo statuto.

A seguito di recesso, al socio deve essere rimborsata la partecipazione in funzione del valore economico della società.

Più precisamente in merito alla determinazione del valore da liquidare al socio receduto, nel caso di azioni non quotate, l’articolo 2437-ter c.c. stabilisce che il valore di rimborso delle azioni deve essere determinato tenuto conto:

  • della consistenza patrimoniale della società,
  • delle prospettive reddituali,
  • del valore di mercato delle azioni.

Volendo esemplificare, immaginiamo l’ipotesi di recesso di un socio di una S.p.a. avente una partecipazione pari al 10% del capitale sociale.

Il valore contabile della partecipazione è pari a 600.000 mentre il valore economico è pari a 700.000; la differenza tra valore contabile della quota e valore economico, pari a 100.000, rappresenta l’avviamento non contabilizzato.

Stratificando il valore della partecipazione potremo identificare:

  • capitale sociale: 500.000;
  • riserve: 100.000;
  • avviamento: 100.000.

Inoltre, gli utili in corso di formazione nell’esercizio in cui si perfeziona il recesso sono quantificati nella misura di 50.000.

Atteso che il socio detiene una quota pari al 10%, le scritture in partita doppia relative all’operazione sono rappresentabili come segue:

 

Diversi            a          Debito v/azionista receduto (sp)                  75.000

Capitale sociale (sp)                                                        50.000

Riserve (sp)                                                                     10.000

Oneri da recesso                                                              5.000 

Avviamento (sp)                                                             10.000

 

Debito v/azionista receduto (sp)    a          Banca c/c (sp)              75.000

 

La somma corrisposta dalla società al socio recedente a titolo di oneri di recesso costituisce la parte relativa agli utili maturati fra l’inizio dell’esercizio e il momento del recesso, i quali rappresentano necessariamente un costo di competenza per la società.