30 Gennaio 2016

Il trattamento contabile del rimborso delle spese legali

di Viviana Grippo
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L’art. 91 del codice di procedura civile, unitamente agli artt. 92 e 93 introduce il principio della c.d. soccombenza; la norma afferma che “il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa”.

Il medesimo principio è affermato anche dall’art.15 D.Lgs. n.546/92 il quale dispone che:

  1. La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza.
  2. Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate”.

La Cassazione è recentemente intervenuta sul tema e con sentenza n. 930/2015 ha affermato il principio secondo cui: “la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese processuali”.

Senza soffermarci su aspetti squisitamente giuridici affrontiamo il trattamento fiscale e contabile da adottare nel caso della soccombenza ovvero della vittoria processuale.

Occorre innanzi tutto richiamare la circolare n.203/E del 06.12.1994 nella quale l’Agenzia ha chiarito che il professionista (legale) dovrà fatturare correttamente al proprio il cliente il compenso dovuto oltre Iva evidenziando nel documento che il pagamento dello stesso è avvenuto da parte del soccombente: “nell’ipotesi di distrazione delle spese a favore del difensore della parte vincitrice ex art. 93 del codice di procedura civile, il diritto che, in base alla pronuncia giudiziaria, viene a costituirsi a favore del difensore comporta che egli possa pretendere, in linea di principio, nei confronti diretti del soccombente, anche quanto dovutogli a titolo di Iva. Il soggetto passivo della rivalsa, ex art. 18 del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, resta, comunque, il cliente, nei confronti del quale va emessa, da parte del professionista, la relativa fattura, nella quale deve essere evidenziato che, con riferimento sia all’onorario che al tributo che vi accede, la solutio è avvenuta da parte del soccombente, vincolato alla prestazione in virtù della condanna contenuta nella sentenza. Il pagamento della somma corrispondente all’Iva eseguito dal soccombente rileva solo come costo del processo e viene effettuato non solo a titolo di rivalsa ma di condanna, per effetto della quale il soccombente si presenta, solo e sempre, quale obbligato a tenere indenne la controparte, al pari di ogni altro onere patrimoniale, dal costo del processo”.

La prima problematica che si pone attiene alla detrazione dell’Iva; sul tema la citata prassi ha chiarito che se la parte vittoriosa è un soggetto passivo d’imposta, essa ha diritto alla detrazione dell’imposta e per questo motivo la parte soccombente non deve pagarla. L’art. 18 del D.P.R. 633/72 dispone, infatti, che il soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di servizi imponibile deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente; sostanzialmente, il legale difensore emetterà parcella al proprio cliente vittorioso e solo questi potrà portare in detrazione l’Iva sull’onorario. Il dettato dell’art. 18 è quindi in linea con quanto sostenuto dall’Amministrazione, tuttavia occorre chiedersi cosa accadrebbe nel caso in cui la parte vittoriosa applichi un pro rata totale o parziale. In tale caso la parte soccombente dovrà rimborsare l’importo delle spese legali comprensivo di Iva, allo stesso modo, in caso di parziale indetraibilità, sarà necessario determinare l’Iva dovuta applicando la percentuale definitiva del pro rata come risultante dalla dichiarazione relativa all’anno precedente.

In merito alla deduzione del costo occorre richiamare il principio di inerenza secondo cui la deduzione spetta al soccombente in quanto la parte vittoriosa compensa tali spese con il rimborso.

Riguardo al comportamento contabile da tenere, occorre distinguere le registrazioni di parte soccombente da quelli di parte vittoriosa.

Parte soccombente rileverà il costo documentandolo con una ricevuta rilasciata dalla parte vittoriosa o semplicemente con il dispositivo della sentenza, non sarà necessaria una fattura in quanto non si manifesta tra le parti alcuna prestazione di servizi ma solo un risarcimento, che, come tale, è escluso dal campo di applicazione dell’Iva.

La registrazione assumerà la seguente forma:

Risarcimento spese legali (ce)           a                Banca c/c (sp)

Parte vittoriosa sulla base del dispositivo della sentenza rileverà il credito verso il soccombente come segue:

Crediti v/soccombente (sp)  a             Rimborso spese legali (ce)

 

La voce “Rimborso spese legali” troverà allocazione nel conto economico in A5 “altri ricavi e proventi”.    

Successivamente parte vittoriosa dovrà rilevarne l’incasso del credito:

Banca                          a                      Crediti v/soccombente         

 

In merito alla tassazione dei rimborsi delle spese legali va ricordato che essi costituiscono ricavi imponibili e come tali soggetti a tassazione ordinaria. In relazione all’obbligo di versamento della ritenuta d’acconto esso ricade su parte vittoriosa.