Il trattamento contabile dell’annullamento delle azioni proprie
di Federica FurlaniIl D.Lgs. 139/2015 ha modificato il trattamento contabile riservato alle azioni proprie, che, a decorrere dai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016, non potranno più trovare collocazione nell’attivo dello stato patrimoniale: tra le immobilizzazioni finanziarie (voce B.III.4) se destinate a permanere durevolmente nel patrimonio aziendale o nell’attivo circolante (voce C.III.5) se destinate alla vendita.
Né tantomeno è più prevista la costituzione di una riserva indisponibile di importo pari al valore delle azioni proprie iscritte nell’attivo, che andava riclassificata nella specifica voce A.VI del patrimonio netto “Riserva per azioni proprie in portafoglio”.
Allineando il trattamento contabile alla migliore prassi internazionale, a decorrere dai bilanci 2016 (per le società con periodo di imposta coincidente con l’anno solare), le azioni proprie vanno iscritte a diretta riduzione del patrimonio netto, tramite l’iscrizione di una specifica voce con segno negativo, introdotta alla voce A.X del patrimonio netto “Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio”.
Il comma 3 dell’articolo 2357-ter cod. civ. che prevedeva “Una riserva indisponibile pari all’importo delle azioni proprie iscritto all’attivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta finché le azioni non siano trasferite o annullate”, è stato sostituito dal seguente “L’acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l’iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo”.
È stato inoltre modificato l’articolo 2424-bis cod. civ. con l’introduzione del comma 7: “Le azioni proprie sono rilevate in bilancio a diretta riduzione del patrimonio netto, ai sensi di quanto disposto dal terzo comma dell’articolo 2357-ter”.
La bozza del nuovo documento OIC 28 dedicato al Patrimonio netto, pubblicata il 4 luglio scorso e in consultazione pubblica fino al prossimo 31 agosto, nel recepire tali modifiche legislative, precisa che le azioni proprie sono iscritte in bilancio al costo d’acquisto a diretta riduzione del patrimonio nella specifica riserva negativa, che va costituita in concomitanza con l’acquisto.
Successivamente, nel caso in cui l’assemblea decida di annullare le azioni proprie acquistate, va stornata la voce A.X “Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio” e in concomitanza va ridotto il capitale sociale in misura pari al valore nominale delle azioni annullate.
È importante evidenziare come la bozza del documento OIC 28 precisa che l’eventuale differenza tra il valore contabile della riserva (costo d’acquisto azioni proprie) e il valore nominale delle azioni annullate non transita per il conto economico ma va imputata ad incremento o decremento del patrimonio netto.
Analogamente nel caso di alienazione delle azioni proprie l’eventuale differenza tra il valore contabile della riserva e il valore di realizzo delle azioni cedute non transita per il conto economico ma va anch’essa imputata ad incremento o decremento del patrimonio netto.
Poiché con riferimento alle azioni proprie non è stata prevista una disciplina transitoria, le novità del D.Lgs. 139/2015 vanno applicate anche alle operazioni già in essere al 1° gennaio 2016.
In sede di apertura dell’esercizio 2016, le azioni proprie risultanti dal bilancio 2015 andranno pertanto stornate dall’attivo patrimoniale costituendo e iscrivendo in contropartita la Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.
Contestualmente la Riserva azioni proprie in portafoglio (voce A.VI) presente nell’ambito del patrimonio netto, andrà girocontata e riclassificata nelle altre voci come riserva disponibile (ad esempio riserva facoltativa).
Non emergeranno, pertanto, componenti positivi o negativi di reddito rilevanti ai fini impositivi e andrà fornita adeguata informativa nella nota integrativa del bilancio 2016, soprattutto con riferimento alle variazioni intervenute nelle varie poste di patrimonio netto.