25 Ottobre 2014

Il trattamento di fine mandato degli amministratori

di Viviana Grippo
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Introduzione
Sappiamo che le aziende possono decidere di corrispondere agli amministratori, al termine del loro mandato, una indennità definita “
trattamento di fine mandato”.
Si tratta di un compenso aggiuntivo a quello ordinario stabilito dallo statuto sociale ovvero dall’assemblea dei soci e lasciato alla libera contrattazione delle parti. In ogni caso è bene che l’ammontare di tale indennità sia determinato tenendo conto del criterio di ragionevolezza, quindi delle dimensioni aziendali, della struttura, del volume d’affari nonché della complessità dell’amministrazione della società. 
Aspetto contabileContabilmente si tratta di un accantonamento ad apposito fondo, Fondo TFM, da rilevarsi alla fine dell’anno con la seguente scrittura: Accantonamento al fondo TFM(ce)                 a             Fondo TFM(sp)                                  
 
Tuttavia le società oggi preferiscono accantonare l’indennità ricorrendo ad apposita polizza assicurativa. In tale caso occorre distinguere il caso in cui beneficiaria della stessa sarà la società dal caso in cui, invece, beneficiario sarà il medesimo amministratore.
Se il
contraente
e il
beneficiario corrispondano alla società si dovranno rilevare sia i premi pagati che l’accantonamento al fondo. In particolare al momento del pagamento della polizza si movimenterà un conto attivo di Stato Patrimoniale, alternativamente tra le Attività finanziarie immobilizzate ovvero tra i Crediti diversi:
Polizza TFM(sp)                                            a           Banca c/c(sp)          
A fine anno, con la scrittura di cui sopra, si rileverà l’accantonamento al fondo con la apposita posta di cento economico.
Chiaramente in presenza di una polizza assicurativa occorrerà anche rilevare a conto economico, nella voce C16, i proventi finanziari della stessa quale differenza tra capitale liquidato e premi pagati (si ricorda che il contraente è la società).
Al momento della cessazione del rapporto di amministrazione occorrerà liquidare l’indennità accantonata stornando il fondo, rilevando il debito verso l’amministratore al netto della ritenuta e dei contributi Inps a suo carico.
Ricordiamo infatti che il trattamento di fine mandato è soggetto al contributo previdenziale dovuto alla gestione separata Inps.
Le scritture saranno le seguenti:
Fondo TFM(sp)                                          a       TFM Amministratori c/liquidazione(sp)    
TFM Amministratori c/liquidazione(sp)       a      Diversi
                                                                    a     Erario c/ritenute (sp)
                                                                    a     Inps c/contributi (sp)
                                                                    a     Banca c/c (sp)  
 
Diversi                                                       a     Banca c/c (sp)                      
Erario c/ritenute (sp)
Inps c/contributi (sp)          
 
Successivamente la società come beneficiario incasserà il capitale assicurato, al netto delle ritenute, provvedendo al contempo ad estinguere la voce patrimoniale aperta alla polizza TFM e rilevando i proventi finanziari di cui si è già detto:
 
Diversi                                                      a       Diversi
Banca c/c (sp)
Erario c/ritenute subite (sp)
                                                                       a                      Polizza Tfm (sp)
                                                                       a                      Proventi finanziari (ce)        
 
Nel caso in cui, invece,
contraente della polizza è la
società e il
beneficiario della stessa è l’
amministratore le scritture contabili relative alla rilevazione della polizza e all’accantonamento restano le stesse già viste, ma al momento della liquidazione della indennità si dovrà
:
  • procedere allo storno del fondo TFM con la relativa polizza
Fondo TFM (sp)                                            a                      Polizza TFM (sp)
  • rilevare il debito verso l’Inps per i contributi dovuti sulla indennità e rilevare la ritenuta quale credito verso l’amministratore
Diversi                                                           a                      Inps c/contributi (sp)
Contributi Inps azienda (ce)
Crediti vs amministratore per contributi Inps suo carico (sp)
 
In tale caso i proventi della assicurazione verranno corrisposti direttamente all’amministratore.
Per completezza di trattazione occorre anche fare riferimento alla tassazione della indennità in capo all’amministratore e alla deduzione dell’accantonamento in capo alla società.
 
Deduzione dell’accantonamento al Fondo TFM
In base all’art. 105, co. 4, del Tuir, gli accantonamenti annuali relativi all’indennità in argomento sono deducibili per
competenza, in misura corrispondente alla quota maturata nell’esercizio.L’Agenzia delle Entrate ha avuto più volte modo di ribadire che la deducibilità per competenza degli accantonamenti è possibile soltanto nel caso in cui l’indennità risulti attribuita con atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto, ove tale condizione non sia soddisfatta, sempre secondo l’Agenzia, la società può dedurre il Tfm in base al
criterio di cassa, ovvero all’atto del pagamento.La posizione dell’Amministrazione finanziaria si basa sull’assunto che il rinvio all’art. 17, co. 1, lettera c) del Tuir, contenuto nell’art. 105, co. 4, deve essere inteso quale riferimento ai soli rapporti che risultano da atti aventi data certa anteriore all’inizio del mandato.Diversamente la dottrina e l’Aidc, le quali sostengono che le società di capitali che abbiano correttamente deliberato l’indennità di fine mandato possono effettuare un corrispondente accantonamento deducibile per competenza, a prescindere dal momento in cui il diritto all’indennità sia sorto. 
Data certaSe non si vuole correre rischi, quindi, occorre, prima di dedurre il costo per competenza, redigere il verbale assembleare di nomina dell’amministratore con attribuzione del Tfm, e provvedere successivamente all’accettazione dell’incarico da parte dell’amministratore. Mezzi idonei a determinare la certezza della data dell’atto di nomina sono:
  • estratto notarile del libro delle delibere assembleari,
  • notifica all’amministratore della delibera di nomina,
  • invio all’amministratore della copia della delibera a mezzo raccomandata in plico senza busta,
  • registrazione della delibera presso l’Agenzia delle Entrate. 

 

Tassazione in capo all’Amministratore

La manovra Monti è intervenuta sulla metodologia di tassazione del Tfm in capo al percipiente, co. 31, art. 24 del D.L. n. 201/11, stabilendo che le indennità di fine mandato corrisposte agli amministratori di società di capitali devono essere  tassate  ordinariamente a prescindere dalla loro entità  (senza quindi tener conto della franchigia di un milione di euro) solo in mancanza di atto con data certa.

In presenza di atto con data certa la tassazione avverrà quindi separatamente fino alla franchigia di un milione di euro.

Anche per le indennità corrisposte agli amministratori di società di persone, si applicherà la tassazione separata fino a un milione di euro e solo nel caso in cui il diritto alla percezione risulti da atto avente data  certa. Per la parte eccedente, e in mancanza della data certa, la tassazione sarà ordinaria.Quanto alla decorrenza il co. 31 dell’art. 24 del DL 201/11 prevede che:“le disposizioni di cui al presente comma si applicano con riferimento alle indennità ed ai compensi il cui diritto  alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011”.

Sull’argomento vedasi anche circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3/12.