La società conduttrice, in considerazione del particolare valore dell’immobile, ha fin da subito manifestato il proprio interesse, ma non alla cifra proposta dal locatore.
A seguito di negoziazione, le parti hanno stipulato un contratto preliminare (con contestuale versamento di una caparra confirmatoria) in base al quale si sono impegnati a:
- stipulare un nuovo contratto di locazione con un canone annuo pari ad euro 50 (in luogo dei 100 inizialmente richiesti) per una durata di 9 anni, con automatico rinnovo per altri 9 e rinuncia alla facoltà di disdire il rinnovo da parte del locatore;
- sottoscrivere una scrittura privata che prevede il pagamento al locatore di una somma una tantum (cd. indennizzo) pari ad euro 500, a fronte della sensibile riduzione di canone annuo accettato, non ripetibile in caso di cessazione anticipata del contratto.
Successivamente, la società locatrice ha presentato l’interpello da cui è scaturita la risposta n. 16 in commento e con cui ha chiesto all’Agenzia delle entrate di:
- confermare il fatto che l’indennizzo debba essere trattato fiscalmente come una componente del canone di locazione dell’immobile, dovendo scontare la scrittura privata che lo regola l’imposta di registro in termine fisso nella misura dell’1%;
- chiarire il regime Iva applicabile all’indennizzo;
- attestare la deducibilità dell’indennizzo ai fini Ires e Irap;
- precisare il regime Iva applicabile alla eventuale cessione del contratto di locazione, ossia applicazione dell’imposta oppure esenzione a seconda del regime subito dal contratto di locazione, nonché se l’operazione sconti l’imposta di registro nella misura fissa di 67 euro.
L’Agenzia delle entrate ha fornito il proprio parere su tutte le questioni poste.
In particolare, in relazione all’indennizzo, la risposta n. 16 ha affermato che, siccome tale somma trova la sua fonte nella scrittura privata separata dal contratto di locazione, essa rappresenta un’obbligazione autonoma non strettamente riconducibile al rapporto di locazione. Ne deriva che:
Per quanto riguarda il profilo dell’imposizione diretta, l’indennizzo rappresenta un debito/passività di natura determinata ed esistenza certa. Pertanto, esso deve essere considerato deducibile ai fini Ires e Irap in capo alla società conduttrice, nel periodo d’imposta in cui sorge l’obbligazione al relativo pagamento.
In merito al trattamento fiscale della eventuale cessione del contratto di locazione, l’Agenzia, cassando la soluzione prospettata dal contribuente, secondo cui sarebbe applicabile lo stesso regime fiscale del contratto di locazione, ha precisato che siffatta operazione:
Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente corso: