Il Tribunale di Verona apre sulla finanza a breve termine in concordato
di Claudio Ceradiniprovvedimento del 18 luglio 2014, depositato il successivo 21 luglio, ha affrontato uno dei tempi più spinosi del
risanamento in concordato preventivo, che riguarda i rapporti della società in crisi con il
sistema bancario, al fine di ottenere cosiddetta “
nuova finanza”.
finanza per le imprese in crisi, ed in particolare nel momento in cui lo strumento di risanamento sia il
concordato preventivo. Lo scorso maggio, in occasione del Convegno tenutosi a Palazzo della Gran Guardia a Verona, organizzato da Euroconference e con la partecipazione di
Erede Bonelli Pappalardo e di
SLT – Studi Legali e Tributari di Verona, il sottoscritto ha avuto modo di ricordare gli aspetti critici del concordato in continuità, vera recente novità. Oltre ad un problema “
ambientale”, costituito dal fatto che lo strumento non è ancora sufficientemente
acquisito dagli operatori, professionisti ed imprenditori insieme, che tendono ad associare alla parola scenari necessariamente
infausti, simili al fallimento, le condizioni
normative ed insieme quelle di
prassi bancaria generano normalmente una
esplosione del
fabbisogno finanziario, mentre contemporaneamente la
copertura diventa difficile, quasi impossibile. Le ondivaghe disposizioni ed interpretazioni sulla solidità del diritto alla
prededuzione per chi opera con la società in procedura e lo scarso, per usare un eufemismo, interesse delle
banche a questo tipo di clienti impediscono alla società di individuare in questi soggetti, come faceva prima, le fonti di copertura del proprio fabbisogno di breve termine, quello
operativo per capirsi.
Tribunale di Verona, che pur prudentemente affronta e risolve un caso, fornendo più di un
riferimento interessante, e suscitando peraltro anche qualche
perplessità.
dell’abbigliamento, che vive un momento di grave difficoltà finanziaria, al punto da rendere necessario io ricorso allo strumento
concordatario, prevedibilmente ed auspicabilmente in
continuità. Si avvicina la stagione invernale, le
collezioni sono state definite e gli
ordini di produzione, per grande parte esternalizzati presso fornitori esteri,
impartiti. Si approssimano le date di
consegna, e la società non dispone della
liquidità necessaria per pagare i
fornitori esteri e
disporre dei capi da consegnare ai clienti. La carenza di liquidità deriva anche dal
congelamento degli affidamenti
import da parte del sistema creditizio, e conseguentemente delle L/C. La società formula al tribunale richiesta ai sensi dell’art.
182quinquies, co. 1, L.F., affinchè alla finanza erogata dalla banca sia assegnato il carattere della
prededuzione, allegando la relazione dell’esperto.
nuova finanza”, in quanto scaturente da una
obbligazione che matura unicamente alla
consegna dei documenti, secondo la classica e collaudata struttura del
credito documentario, di cui la L/C è strumento convenzionale consolidato, e provvedendo accuratamente a
distinguere queste posizioni da quelle che la banca avesse erogato sulla base di obbligazioni assunte prima della prenotazione.
relazione dell’esperto di cui all’art. 182quinquies, co. 1, L.F., a cui si richiede la verifica della attitudine dei finanziamenti alla
copertura del fabbisogno sino
all’omologa. Correttamente il Tribunale
riduce il periodo, nel caso in cui i finanziamenti di cui alla richiesta
scadano e debbano essere
rimborsati per loro natura
prima dell’omologa, a tale più ravvicinata scadenza,
agevolando non poco il lavoro dell’esperto, che altrimenti sarebbe tenuto ad
improbabili proiezioni di più lungo termine.
l’obbligazione della banca dell’importatore, società istante, goda della
prededuzione in quanto rientrante tra i finanziamenti di cui all’art. 182
qiunquies, co. 1, L.F., non siamo altrettanto certi che il
credito dei produttori goda della stessa qualifica. Ancorchè la
consegna dei capi intervenga in corso di procedura, dopo la presentazione della domanda ai sensi dell’art. 161, co. 6, L.F.,
l’ordine di produzione è certamente stato impartito molti mesi prima, e non si tratta semplicemente di un acquisto, ma di una richiesta di fornitura con indicazioni tecniche dettagliate, ed a marchio proprio, ben definita in ogni aspetto tecnico, e per la quale la
consegna rischia di essere solo
esecutiva, di una
obbligazione già assunta dal produttore prima della prenotazione. Il
dubbio, in altri termini, è che
l’attivazione del credito documentario conduca la pagamento di
debiti pregressi, e nella fattispecie chirografi. E’ indubitabile il vantaggio dei creditori preesistenti, poiché la consegna dei capi genera un flusso di cassa positivo, e tuttavia il problema non ci pare irrilevante.