3 Giugno 2015

Il trust e le imposte

di Sergio Pellegrino
Scarica in PDF
Nel momento in cui andiamo a ragionare su quelli che sono i
profili fiscali del trust ci troviamo di fronte ad una situazione particolare che è legata alla
peculiare natura del trust stesso.
Abbiamo visto infatti come
il trust non sia un soggetto giuridico, essendo invece definito dall’articolo 2 della Convenzione de L’Aja come un
rapporto giuridico attraverso il quale il disponente trasferisce beni al trustee affinché questo li utilizzi per realizzare il programma delineato nell’ambito dell’atto istitutivo.
I beni entrano quindi nel patrimonio del trustee, che ne diventa proprietario, ma vanno a costituire un
patrimonio separato nell’ambito del patrimonio personale del trustee stesso.
Dal punto di vista dell’
imposizione diretta, prima dell’intervento attuato dal legislatore con la Finanziaria 2007, la dottrina aveva elaborato
due tesi distinte circa le modalità con le quali attuare la tassazione.
Una prima tesi era quella di considerare soggetto passivo il trustee, non essendo appunto il trust un soggetto giuridico, sebbene attraverso l’imputazione separata dei redditi prodotti dei beni in trust rispetto ai propri per garantire il rispetto del principio della capacità contributiva.
L’altra previsione era invece quella di considerare soggetto passivo ai fini delle imposte sui redditi
direttamente il trust.
La scelta fatta dal legislatore è andata in quest’ultima direzione, inserendo il trust fra i
soggetti Ires individuati dall’articolo 73 del Tuir.
Si è quindi deciso, con una
finzione giuridica, di
“personificare” il trust per quanto riguarda l’imposizione diretta. In realtà questa personificazione viene meno nel momento in cui vi sono altri soggetti ai quali il reddito derivante dai beni in trust può essere attribuito: infatti, quando vi sono
beneficiari individuati del reddito, questo viene determinato in capo al trust attraverso la presentazione del Modello Unico, ma l’imposizione si realizza direttamente in capo ai beneficiari.
Nel caso in cui il trust sia commerciale si pone anche il problema della
soggettività ai fini Irap e Iva.
Il decreto legislativo 446 del 1997, che disciplina l’imposta regionale, fa riferimento soltanto alle società e agli enti, e non è stato integrato in alcun modo per ricomprendervi anche i trust: tuttavia l’Agenzia delle entrate nella circolare 48/E/2007 ha indicato come anche i
trust siano soggetti passivi Irap, naturalmente se sussiste il presupposto dell’attività autonomamente organizzata.
Per quanto riguarda l’IVA, nella stessa circolare l’Agenzia, in linea con quanto previsto dall’articolo 73 del Tuir in materia di imposte dirette, ha indicato come il trust, se svolge un’attività commerciale, debba essere considerato
soggetto passivo ai fini dell’imposta, anche qui arrivando alla sua soggettivizzazione da un punto di vista tributario.
Per quel che concerne le
imposte sul trasferimento di ricchezza – imposta di registro, imposte ipotecarie e catastali, imposta sulle donazioni, successioni e vincoli di destinazione – manca un’indicazione precisa a livello normativo e quindi il trattamento da riservare ai trust è stato “costruito” dall’Agenzia delle Entrate in via interpretativa attraverso documenti di prassi, non senza qualche forzatura.
Il presupposto per l’applicazione di queste imposte è rappresentato dalla formazione o dall’esistenza di un atto giuridico e già questo crea problemi da un punto di vista logico-sistematico in quanto il trust non ha una propria connotazione soggettiva.
Partiamo dall’
imposta di registro. Questa si applica agli atti soggetti a registrazione e a quelli volontariamente presentati per la registrazione e il prelievo in misura proporzionale si giustifica con la manifestazione di capacità contributiva sottostante il trasferimento di ricchezza che si realizza con l’atto sottoposto a registrazione.
Se così è, allora non può essere il trustee il soggetto passivo dell’imposta di registro, ma anche in questo caso deve essere considerato
il trust come patrimonio autonomo e separato. Stesso discorso vale per le
imposte ipotecarie e catastali.
Per quanto riguarda l’
imposta sulle donazioni, successioni e vincoli di destinazione, nella circolare 3 del 2008 l’Agenzia delle Entrate ha indicato chiaramente come soggetto passivo debba essere considerato il trust
“in quanto immediato destinatario dei beni oggetto della disposizione segregativa”. Nella realtà così non è, perché il trust non è beneficiario di alcuna ricchezza, non essendo un soggetto giuridico, tant’è che poi l’Agenzia indica come ai fini della liquidazione dell’imposta, per quanto concerne esenzioni, aliquote e franchigie, si deve guardare al rapporto tra disponente e i beneficiari.
Passiamo ad analizzare le imposte che colpiscono gli
immobili.
Partiamo dall’
imposta municipale propria che deve essere corrisposta da chi possiede, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, beni immobili situati nel territorio dello Stato.
Nel caso dei beni immobili disposti in trust proprietario è il trustee,
ma la capacità contributiva deve essere comunque riferita al trust.
Per quanto concerne invece l’
IVIE, considerando il fatto che presupposto della stessa è il possesso di immobili situati all’estero a titolo di proprietà o di altro diritto reale da parte di persone fisiche residenti, non si può applicare nel caso del trust, mancando il requisito soggettivo.
Spostandoci invece sulla
tassazione delle attività finanziarie, partiamo dall’
imposta di bollo sugli estratti di conto corrente e depositi bancari e postali, nonché sulle comunicazioni inviate dagli intermediari alla clientela.
Siamo di fronte ad un’imposta di natura patrimoniale che colpisce qualsiasi soggetto, residente o non residente, che intrattenga rapporti con intermediari italiani.
L’imposizione è diversa a seconda del fatto che il cliente sia o meno una persona fisica: l’imposta di bollo sui conti correnti è pari a 34,20 euro per le persone fisiche e a 100 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Anche in questo caso deve essere considerato soggetto passivo il trust e
quindi l’imposta si applica sempre nella misura di 100 euro (anche quando il trustee fosse una persona fisica). Per le
comunicazioni relative ai prodotti finanziari si applica l’
aliquota dello 0,2% con un massimale di 14.000 euro annui.
Se ragioniamo invece in termini di
IVAFE, come per l’IVIE manca il presupposto soggettivo, atteso che l’imposta colpisce soltanto le persone fisiche.