Il trust e le imposte
di Sergio Pellegrinoprofili fiscali del trust ci troviamo di fronte ad una situazione particolare che è legata alla
peculiare natura del trust stesso.
il trust non sia un soggetto giuridico, essendo invece definito dall’articolo 2 della Convenzione de L’Aja come un
rapporto giuridico attraverso il quale il disponente trasferisce beni al trustee affinché questo li utilizzi per realizzare il programma delineato nell’ambito dell’atto istitutivo.
patrimonio separato nell’ambito del patrimonio personale del trustee stesso.
imposizione diretta, prima dell’intervento attuato dal legislatore con la Finanziaria 2007, la dottrina aveva elaborato
due tesi distinte circa le modalità con le quali attuare la tassazione.
direttamente il trust.
soggetti Ires individuati dall’articolo 73 del Tuir.
finzione giuridica, di
“personificare” il trust per quanto riguarda l’imposizione diretta. In realtà questa personificazione viene meno nel momento in cui vi sono altri soggetti ai quali il reddito derivante dai beni in trust può essere attribuito: infatti, quando vi sono
beneficiari individuati del reddito, questo viene determinato in capo al trust attraverso la presentazione del Modello Unico, ma l’imposizione si realizza direttamente in capo ai beneficiari.
soggettività ai fini Irap e Iva.
trust siano soggetti passivi Irap, naturalmente se sussiste il presupposto dell’attività autonomamente organizzata.
soggetto passivo ai fini dell’imposta, anche qui arrivando alla sua soggettivizzazione da un punto di vista tributario.
imposte sul trasferimento di ricchezza – imposta di registro, imposte ipotecarie e catastali, imposta sulle donazioni, successioni e vincoli di destinazione – manca un’indicazione precisa a livello normativo e quindi il trattamento da riservare ai trust è stato “costruito” dall’Agenzia delle Entrate in via interpretativa attraverso documenti di prassi, non senza qualche forzatura.
imposta di registro. Questa si applica agli atti soggetti a registrazione e a quelli volontariamente presentati per la registrazione e il prelievo in misura proporzionale si giustifica con la manifestazione di capacità contributiva sottostante il trasferimento di ricchezza che si realizza con l’atto sottoposto a registrazione.
il trust come patrimonio autonomo e separato. Stesso discorso vale per le
imposte ipotecarie e catastali.
imposta sulle donazioni, successioni e vincoli di destinazione, nella circolare 3 del 2008 l’Agenzia delle Entrate ha indicato chiaramente come soggetto passivo debba essere considerato il trust
“in quanto immediato destinatario dei beni oggetto della disposizione segregativa”. Nella realtà così non è, perché il trust non è beneficiario di alcuna ricchezza, non essendo un soggetto giuridico, tant’è che poi l’Agenzia indica come ai fini della liquidazione dell’imposta, per quanto concerne esenzioni, aliquote e franchigie, si deve guardare al rapporto tra disponente e i beneficiari.
immobili.
imposta municipale propria che deve essere corrisposta da chi possiede, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, beni immobili situati nel territorio dello Stato.
ma la capacità contributiva deve essere comunque riferita al trust.
IVIE, considerando il fatto che presupposto della stessa è il possesso di immobili situati all’estero a titolo di proprietà o di altro diritto reale da parte di persone fisiche residenti, non si può applicare nel caso del trust, mancando il requisito soggettivo.
tassazione delle attività finanziarie, partiamo dall’
imposta di bollo sugli estratti di conto corrente e depositi bancari e postali, nonché sulle comunicazioni inviate dagli intermediari alla clientela.
quindi l’imposta si applica sempre nella misura di 100 euro (anche quando il trustee fosse una persona fisica). Per le
comunicazioni relative ai prodotti finanziari si applica l’
aliquota dello 0,2% con un massimale di 14.000 euro annui.
IVAFE, come per l’IVIE manca il presupposto soggettivo, atteso che l’imposta colpisce soltanto le persone fisiche.