Il trust socio di società di persone con responsabilità limitata
di Ennio VialLa fattispecie del Trustee socio con responsabilità limitata è frequente nella prassi professionale e non presenta profili di criticità.
È, infatti, frequente che vengano inserite in Trust le quote di socio accomandante di una sas. È appena il caso di ricordare che, contestualmente alla disposizione, si modificano inoltre i patti sociali.
Chiariamo con un esempio.
Tizio e Mevia, marito e moglie, detengono una sas immobiliare che racchiude il patrimonio di famiglia. Supponiamo che Tizio sia socio accomandatario al 70%, mentre Mevia è socio accomandante al 30%. I coniugi desiderano effettuare un passaggio generazionale di tali beni ai loro figli. Si decide quindi di inserire il 65% delle quote di Tizio in Trust; la compagine sociale post disposizione è la seguente:
- Trust Alfa socio accomandante al 65%;
- Tizio socio accomandatario al 5%;
- Mevia socio accomandante al 30%.
Ovviamente, come già segnalato, l’operazione determina una modifica dei patti sociali della Sas con il conseguente connesso costo notarile.
Il trustee del Trust Alfa, essendo socio accomandante, risponde esclusivamente nei limiti di quanto conferito nella società.
I profili di criticità, invece, emergono quando il Trustee diventa un socio illimitatamente responsabile.
Si deve esaminare, in sostanza, il problema della responsabilità per le obbligazioni sociali nel caso in cui il trustee sia socio accomandatario di una s.a.s., o sia socio di una società in nome collettivo o di una società semplice. Il codice civile prevede, per le società semplici, di rinunciare al ruolo di amministratore in cambio di una limitazione della responsabilità del socio.
Secondo numerose leggi regolatrici del trust, qualora il trustee abbia informato il terzo che egli sta agendo in tale qualità, risponderà dei relativi debiti solo con i beni in trust.
Si pensi, ad esempio, alla Legge di Jersey. In particolare, l’articolo 32 della Legge di Jersey (Responsabilità del Trustee verso terze parti) stabilisce che: “Where a trustee is a party to any transaction or matter affecting the trust –
(a) if the other party knows that the trustee is acting as trustee, any claim by the other party shall be against the trustee as trustee and shall extend only to the trust property;
(b) if the other party does not know that the trustee is acting as trustee, any claim by the other party may be made against the trustee personally (though, without prejudice to his or her personal liability, the trustee shall have a right of recourse to the trust property by way of indemnity).”
Volendo ancora approfondire il caso del trustee socio illimitatamente responsabile, ci si può chiedere se sia possibile affermare che il trustee, socio illimitatamente responsabile di una società di persone, risponda delle obbligazioni sociali solo con i beni in trust qualora, ad esempio, il trust sia regolato da una legge che prevede tale limitazione di responsabilità.
La risposta deve intendersi come affermativa. Quando amministratore della società di persone è il trustee di un trust, i creditori sociali non potranno fare valere i loro diritti né sui beni costituenti il patrimonio personale del trustee né, se del caso, sui beni oggetto di altri trust dei quali costui rivesta l’ufficio di trustee.