Il trustee è litisconsorte necessario nella revocatoria
di Luigi FerrajoliCon la sentenza n. 6299 del 18.05.2015, depositata il 20.05.2015, il Tribunale di Milano ha accolto un’azione revocatoria avente ad oggetto l’atto di dotazione di beni in trust, affermando che il trustee, incaricato della gestione dei beni conferiti in trust dal disponente, può essere considerato unitamente a quest’ultimo litisconsorte necessario ai fini della domanda anzidetta.
Nel caso di specie un soggetto aveva proposto ricorso ex art. 702-bis c.p.c. affinché fosse accertata, in via principale, la simulazione assoluta e, in subordine, affinché fosse revocato un atto di conferimento di beni immobili in trust posto in essere da parte di un asserito debitore.
Il trust in questione era stato istituito in un periodo in cui il disponente era già a conoscenza dell’esistenza delle pretese creditorie avanzate dal ricorrente e prevedeva quale trustee un soggetto diverso dal disponente medesimo; quest’ultimo era, peraltro, incluso tra i beneficiari unitamente alla moglie e ai figli.
Entrando nel merito della questione de qua, vediamo come il Tribunale di Milano, pur accogliendo – relativamente all’atto di disposizione relativo a quei beni in trust il cui valore risultava commisurato al soddisfacimento del credito – la revocatoria ordinaria ex art. 2901 cod.civ., ha tuttavia rigettato la domanda afferente l’accertamento della simulazione assoluta dell’atto di dotazione dei beni in trust, riportando in sede di motivazioni alcune importanti statuizioni.
In primo luogo, il Giudice ha ritenuto correttamente evocato il contraddittorio nei confronti del trustee oltre che del disponente, chiamato quest’ultimo in giudizio non quale beneficiario del trust, né propriamente quale disponente, ma esclusivamente quale soggetto che aveva conferito nel trust beni immobili di sua proprietà.
In particolare, il fatto che nel corpo del ricorso introduttivo del ricorrente non risultasse formalmente formulata alcuna conclusione nei confronti del trustee è una circostanza superata dal fatto che nel corpo dell’atto medesimo era evidente che la domanda volta a ritenere revocato e simulato l’atto di dotazione dei beni immobili in trust fosse rivolta anche nei confronti del trustee stesso.
Sulla natura di litisconsorte necessario del trustee non è dato, oltretutto, dubitare conformemente alla giurisprudenza di merito prevalente (Tribunale di Cassino del 08.01.2009), attesa la circostanza per cui il soggetto in questione è colui che amministra il patrimonio nell’interesse dei beneficiari.
A mente del principio secondo cui il trust non è un ente dotato di personalità giuridica ma un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al trustee, che è l’unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi, non quale legale rappresentante, ma come colui che dispone del diritto (Cass. Civ. n. 10105/2014), è possibile affermare che il trustee medesimo rappresenta “il proprietario fiduciario” del bene o del diritto il cui trasferimento può essere impugnato poiché ritenuto lesivo dei diritti del creditore e, in quanto tale, “è il soggetto nei cui confronti deve eseguirsi ed avere effetto la pronuncia che dichiari l’inefficacia del trasferimento e nei cui confronti procedere ex art. 602 c.p.c. all’esito del giudizio”.
In secondo luogo, il Giudice ha motivato il rigetto della domanda di accertamento della simulazione evidenziando che, pur avendo l’atto di istituzione dell’istituto giuridico in questione nominato tra i beneficiari anche lo stesso disponente, il trust era stato effettivamente istituito al fine di soddisfare le esigenze dei beneficiari, specificamente elencati nell’atto; inoltre, pur non essendo stato individuato un Guardiano (figura peraltro non necessaria), erano comunque stati indicati i soggetti che potevano procedere alla revoca o sostituzione del trustee.
Secondo il Tribunale, al riguardo, non rileverebbero “circostanze quali il conferimento dell’intero patrimonio immobiliare nel trust o il preteso elemento psicologico del F. (la consapevolezza dell’esposizione debitoria nei confronti del creditore attore e di quello intervenuto), in quanto circostanze non gravemente indiziarie dell’intenzione di una intestazione fittizia nel patrimonio immobiliare oggetto di conferimento nel trust”.
Infine, il Tribunale di Milano ha invece ritenuto fondata l’azione revocatoria rilevando la sussistenza sia dell’interesse ad agire da parte dei creditori, stante la non contestazione dei relativi crediti, sia l’eventus damni, dato che l’atto di costituzione in trust aveva sottratto alla disponibilità dei creditori numerosi beni immobili di proprietà del debitore, rendendo difficoltoso il recupero del credito da parte degli stessi; avendo l’atto di conferimento natura gratuita, inoltre, ai fini della revocatoria non era necessaria la consapevolezza del pregiudizio da parte del trustee.