Il valore della lite nella definizione della Legge di Bilancio 2023 è al netto
di Gianfranco AnticoSulla falsariga dell’articolo 6 D.L. 119/2018, convertito, con modifiche, dalla L. 136/2018, il Legislatore della Legge di bilancio 2023 – dell’articolo 1, commi da 186a 205, L. 197/2022 – ha previsto che le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di Cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data del 1° gennaio 2023, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo percentuale ancorato al valore della controversia e diversificato in relazione allo stato del giudizio:
- 100%, qualora, alla data del 1° gennaio 2023, il ricorso in primo grado sia stato notificato all’Agenzia delle entrate, ma non ancora depositato in Corte di giustizia tributaria provinciale;
- 90%, in caso di ricorso pendente in primo grado, per il quale il contribuente si sia costituito in giudizio alla data del 1° gennaio 2023, ma non abbia ancora ottenuto, alla stessa data, una decisione giurisdizionale non cautelare;
- 40%, nell’ipotesi in cui l’Agenzia delle entrate sia risultata soccombente nella pronuncia di primo grado;
- 15%, nell’ipotesi in cui l’Agenzia delle entrate sia risultata soccombente nella pronuncia di secondo grado;
- 5%, nel caso in cui la controversia sia pendente innanzi alla Corte di cassazione e l’Agenzia delle entrate sia risultata integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio.
In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e la competente Agenzia fiscale, l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui sopra per la parte di atto annullata.





