Il versamento degli acconti 2013
di Luca Mambrin
Entro il prossimo 2 dicembre 2013 deve essere effettuato il versamento della seconda rata dell’acconto IRPEF, IRES, IRAP, IVIE, IVAFE, cedolare secca, ed imposta sostitutiva per i contribuenti minimi.
La principale novità riguardante il calcolo dell’importo dovuto è rappresentata dall’incremento disposto dall’ art. 11, commi da 18 a 20 del D.L. 76/2013 degli acconti IRPEF e IRES.
In base alle nuove disposizioni pertanto:
- L’acconto IRPEF passa dal 99% al 100%;
- L’acconto IRES passa dal 100% al 101%.
Mentre per l’IRPEF l’aumento della percentuale di computo è previsto a regime, per l’IRES l’aumento opera per il solo periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013; tali aumenti hanno effetto anche a fini IRAP e pertanto per i soggetti IRPEF e le società di persone l’acconto IRAP passa dal 99% al 100%, mentre per i soggetti IRES l’acconto passa dal 100% al 101% (limitatamente all’anno 2013 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).
Non sono state invece modificati i metodi di determinazione degli acconti 2013 in quanto il contribuente può sempre alternativamente (e per singola imposta) utilizzare il metodo storico e quindi determinare l’acconto 2013 sulla base delle risultanze del modello Unico 2013 ovvero utilizzare il metodo previsionale presumendo di conseguire un reddito nel 2013 inferiore a quanto dichiarato nel 2012 e quindi versando un acconto inferiore (o non versando alcun importo) rispetto a quanto sarebbe dovuto utilizzando il metodo storico.
ACCONTO IRPEF
Per la corretta determinazione del secondo acconto IRPEF 2013, con l’utilizzo del metodo storico, bisogna tener conto:
- dell’incremento della percentuale disposta dal D.L. 76/2013 (dal 99% al 100%);
- dell’importo indicato nel rigo “differenza” , rigo RN33, del Modello Unico Persone Fisiche 2013;
- dell’importo versato come primo acconto, pari al 40% del 99% del rigo “differenza” RN33.
In particolare quindi seguendo le regole generali di versamento degli acconti, partendo dall’importo indicato al rigo RN33:
- Non è dovuto alcun acconto IRPEF se l’importo del rigo RN33 risulta essere inferiore ad € 51,65;
- L’importo da versare (in un’unica soluzione entro il giorno 2 dicembre 2013) è pari al 100% del rigo RN33 se tale importo risulta essere superiore ad € 51,65 ma inferiore ad € 260,11;
- Se l’importo indicato al rigo RN33 risulta essere superiore ad € 260,11 l’importo da versare come secondo acconto entro il 2 dicembre 2013 sarà pari alla differenza tra il 100% del rigo RN33 e quanto già versato a titolo di primo acconto (pari al 40% del 99% del rigo RN33).
ACCONTO IRES
Anche per la corretta determinazione del secondo acconto IRES, con l’utilizzo del metodo storico si dovrà tener conto:
- dell’incremento della percentuale disposta dal D.L. 76/2013 (dal 100% al 101%);
- dell’importo indicato nel rigo “ires dovuta o differenza a favore del contribuente”, rigo RN17, del Modello Unico Società di Capitali 2013 (ovvero rigo RN18 del Modello Unico Enti non Commerciali);
- dell’importo versato come primo acconto, pari al 40% del 100% del rigo RN17 (o RN18).
In particolare quindi a seconda dell’importo dei righi RN17/RN18 ci si dovrà così comportare:
- Non è dovuto alcun acconto IRES se l’importo del rigo RN17/RN18 risulta essere inferiore ad € 20,66;
- L’importo da versare (in un’unica soluzione entro il giorno 2 dicembre 2013) è pari al 100% del rigo RN17/RN18 se tale importo risulta essere superiore ad € 20,66 ma inferiore ad € 257,50;
- Se l’importo indicato al rigo RN17/RN18 risulta essere superiore ad € 257,50 l’importo da versare come secondo acconto entro il 2 dicembre 2013 sarà pari alla differenza tra il 101% del rigo RN17/RN18 e quanto già versato a titolo di primo acconto (pari pari al 40% del 100% del rigo RN17/RN18).
ACCONTO IRAP
Anche l’acconto IRAP 2013 risente dell’incremento disposto dall’ art. 11, commi da 18 a 20 del D.L. 76/2013:
- per i soggetti IRPEF e per le società di persone l’acconto IRAP passa dal 99% al 100%;
- per i soggetti IRES l’acconto passa dal 100% al 101%.
In particolare nel caso di determinazione dell’acconto con il metodo storico la base di riferimento per il calcolo dell’importo dovuto è quanto evidenziato nel rigo “Totale imposta” , rigo IR21 del modello IRAP 2013.
L’acconto deve essere determinato seguendo le regole previste per la determinazione dell’acconto IRPEF e IRES a seconda del soggetto che è tenuto al versamento.
Si precisa infine che tali disposizioni si riflettono anche sull’acconto IVIE, IVAFE e la maggiorazione IRES per le società di comodo mentre i soggetti (persone fisiche) che hanno optato per l’applicazione della cedolare secca come modalità di tassazione del reddito degli immobili abitativi non devono procedere al ricalcolo dell’acconto che rimane fissato al 95%.