2 Luglio 2015

Il versamento del saldo IVA 2014 alla luce della proroga

di Luca Mambrin
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L’Iva dovuta risultante dalla dichiarazione annuale 2014 deve essere di regola versata entro il 16 marzo 2015; i contribuenti possono versare l’imposta a debito risultante dalla dichiarazione annuale in unica soluzione ovvero rateizzare quanto dovuto in rate di pari importo che devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza con ultima rata da versarsi non oltre il 16 novembre. Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto, ai sensi dell’art. 5 del D.M. 21 maggio 2009 l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile: pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dell’0,66%, la quarta dell’0,99% e così via.

Nel caso in cui il soggetto sia tenuto alla presentazione della dichiarazione annuale, il versamento dell’Iva può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.

Di conseguenza i termini di versamento del saldo Iva annuale possono differire a seconda che la dichiarazione sia presentata in forma autonoma o unificata:

  • nel caso in cui il contribuente sia tenuto alla presentazione della dichiarazione Iva autonoma deve obbligatoriamente effettuare il versamento dell’Iva annuale entro il 16 marzo, salva la possibilità di rateizzare l’importo, maggiorando dello 0,33% mensile l’ammontare di ogni rata successiva alla prima;
  • nel caso in cui il contribuente sia tenuto o per scelta presenti la dichiarazione Iva in forma unificata potrà effettuare il versamento dell’Iva annuale:
  • in un’unica soluzione entro il 16 marzo;
  • in un’unica soluzione entro la scadenza del modello Unico, con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi;
  • rateizzando l’importo a decorrere dal 16 marzo, con la maggiorazione dello 0,33% mensile per l’ammontare di ogni rata successiva alla prima;
  • rateizzando l’importo dalla data di pagamento delle somme dovute in base al modello Unico, maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.

Una situazione particolare invece riguarda i contribuenti interessati dalla proroga dei versamenti disposta dal il D.P.C.M. del 09/06/2015 che stabilisce che i   versamenti   risultanti   dalle dichiarazioni dei redditi, dalla dichiarazione in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dalla dichiarazione unificata annuale, possono essere effettuati:

a) entro il giorno 6 luglio 2015, senza alcuna maggiorazione;   

b) dal
7 luglio 2015 al 20 agosto 2015, maggiorando le somme da versare dello
0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Con particolare riferimento al versamento del saldo Iva annuale, anche alla luce dei chiarimenti contenuti nella R.M. 69/E/2015, i soggetti che possono presentare la dichiarazione Iva all’interno della dichiarazione unificata, possono versare la relativa imposta entro il termine di versamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi e dell’Irap con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo, data naturale di scadenza del versamento Iva. In considerazione della proroga disposta dal richiamato D.P.C.M. 9 giugno 2015, il versamento dell’Iva dovuta in base alla dichiarazione unificata può essere effettuato:

  • entro il 6 luglio 2015, senza alcuna maggiorazione (salva la maggiorazione nella misura dell’1,20% a titolo di interesse corrispettivo per il trimestre dal 16 marzo al 16 giugno, propria della dilazione Iva); la proroga infatti non comporta un’ulteriore maggiorazione dello 0,4% per il periodo dal 17 giugno 2015 al 6 luglio 2015;
  • dal 7 luglio 2015 al 20 agosto 2015, maggiorando le somme da versare dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo (da calcolarsi sul debito d’imposta al lordo della predetta maggiorazione dell’1,20% a titolo di interesse corrispettivo per il trimestre dal 16 marzo al 16 giugno).