6 Febbraio 2024

Il versamento del saldo Iva 2023: alla cassa dal prossimo 16.3.2024

di Laura Mazzola
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La scheda di FISCOPRATICO

L’importo dovuto a saldo dell’Iva per il periodo di imposta 2023 è quello indicato all’interno del rigo VL38, denominato “Totale Iva dovuta”, della dichiarazione Iva annuale 2024.

Tale importo si ricava sottraendo dall’Iva a debito i crediti eventualmente utilizzati e sommando gli interessi trimestrali dovuti.

In particolare, l’importo di cui al rigo VL38 è dato dalla seguente operazione: VL32 – (VL34 + VL35) + VL36.

L’importo, se superiore a 10,33 euro, ossia 10 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati all’interno della dichiarazione, deve essere riportato nel rigo VX1, denominato “Iva da versare” della dichiarazione stessa.

L’importo indicato nel rigo VX1 deve essere versato con modello F24 entro il prossimo 18.3.2024 (in quanto il 16.3.2024 cade di sabato), in unica soluzione, ovvero in forma rateale ai sensi dell’articolo 20, D.Lgs. 241/1997.

In particolare, le rate devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza e, in ogni caso, l’ultima rata non può essere successiva al 16.11.2024.

Sull’importo delle rate successive alla prima, da versare entro il 18.3.2024, è dovuto l’interesse fisso pari allo 0,33% mensile.

RATEIZZAZIONE DEL SALDO IVA
Rata Scadenza Interessi
Prima 18.3.2024
Seconda 16.4.2024 0,33%
Terza 16.5.2024 0,66%
Quarta 17.6.2024 (il 16.6. cade di domenica) 0,99%
Quinta 16.7.2024 1,32%
Sesta 20.8.2024 1,65%
Settima 16.9.2024 1,98%
Ottava 16.10.2024 2,31%
Nona 18.11.2024 (il 16.11. cade di sabato) 2,64%

Il versamento, inoltre, può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2024.

Pertanto, se il saldo è versato entro il 30.6.2024, la maggiorazione da applicare risulta pari all’1,60%, dato dallo 0,40% moltiplicato per i quattro mesi.

È consentita, inoltre, la possibilità, anche con saldo Iva versato secondo le scadenze fissate per le imposte sui redditi, di eseguire il versamento in forma rateale.

Occorre, in questo caso:

  • maggiorare il saldo Iva dell’1,60%;
  • suddividere tale importo per il numero di rate prescelte;
  • applicare, sulle rate successive alla prima, interessi forfetari fissi di rateazione.

Si evidenzia, infine, che il contribuente ha la possibilità di effettuare la compensazione (parziale o totale) del debito Iva con eventuali altri crediti.

Nell’ipotesi in cui il pagamento avvenga “a zero, a seguito della compensazione effettuata, la maggiorazione dello 0,40% non è dovuta.

Se, invece, la compensazione è effettuata in modo parziale, la maggiorazione dello 0,40% deve essere computata soltanto sulla differenza di Iva a debito.