L’importo, se
superiore a 10,33 euro, ossia 10 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati all’interno della dichiarazione, deve essere riportato nel rigo
VX1, denominato “
Iva da versare” della dichiarazione stessa.
L’importo indicato nel rigo VX1 deve essere versato con modello F24 entro il 17 marzo 2025 (in quanto il 16 cade di domenica), in unica soluzione, ovvero in forma rateale, ai sensi dell’articolo 20, D.Lgs. 241/1997.
In particolare, le rate devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza e, in ogni caso, l’ultima rata non può essere successiva al 16 dicembre 2025.
Sull’importo delle rate successive alla prima, da versare entro il 17 marzo, è dovuto l’interesse fisso pari allo 0,33% mensile.
Rateizzazione del saldo Iva |
Rata | Scadenza | Interessi |
Prima | 17 marzo | – |
Seconda | 16 aprile | 0,33% |
Terza | 16 maggio | 0,66% |
Quarta | 16 giugno | 0,99% |
Quinta | 16 luglio | 1,32% |
Sesta | 20 agosto | 1,65% |
Settima | 16 settembre | 1,98% |
Ottava | 16 ottobre | 2,31% |
Nona | 17 novembre | 2,64% |
Decima | 16 dicembre | 2,97% |
Il versamento, inoltre, può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 17 marzo 2025.
Pertanto, se il saldo è versato entro il 30 giugno 2025, la maggiorazione da applicare risulta pari all’1,60%, dato dallo 0,40% moltiplicato per i 4 mesi o frazioni di essi.
È consentita, inoltre, la possibilità, anche con saldo Iva versato secondo le scadenze fissate per le imposte sui redditi, di eseguire il versamento in forma rateale.
Occorre, in questo caso:
- maggiorare il saldo Iva dell’1,60%;
- suddividere tale importo per il numero di rate prescelte;
- applicare, sulle rate successive alla prima, interessi forfetari fissi di rateazione.
Si evidenzia, infine, che il contribuente ha la possibilità di effettuare la compensazione (parziale o totale) del debito Iva con eventuali altri crediti.
Nell’ipotesi in cui il pagamento avvenga “a zero”, a seguito della compensazione effettuata, la maggiorazione dello 0,40% non è dovuta.
Se, invece, la compensazione è effettuata in modo parziale, la maggiorazione dello 0,40% deve essere computata soltanto sulla differenza di Iva a debito.