Il versamento dell’acconto Iva 2013
di Federica Furlani
I contribuenti di nuovo alla cassa: entro il prossimo 27 dicembre infatti va effettuato il versamento dell’acconto IVA.
Sono obbligati a tale versamento tutti i contribuenti IVA, ad eccezione di:
- coloro che non sono tenuti a effettuare le liquidazioni periodiche Iva, mensili o trimestrali: ad esempio gli agricoltori esonerati (art. 34, co. 6, D.P.R. 633/1972) e chi ha aderito al regime per le nuove iniziative produttive (art. 13 L. 388/2000);
- gli enti pubblici territoriali che esercitano attività rilevanti ai fini Iva: ad esempio i comuni che gestiscono l’erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore;
- nei seguenti ulteriori casi:
- cessazione dell’attività entro il 30 novembre se mensili o entro il 30 settembre se trimestrali;
- inizio attività nel 2013;
- base di riferimento a credito;
- importo dovuto a titolo d’acconto non superiore a 103,29 euro;
- i contribuenti che, nel periodo d’imposta, hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta o, comunque, senza obbligo di pagamento dell’imposta;
- i produttori agricoli;
- i soggetti che esercitano attività di spettacoli e giuochi in regime speciale;
- le associazioni sportive dilettantistiche, nonché le associazioni senza fini di lucro e quelle pro loco, in regime forfetario (L. 398/1991);
- i raccoglitori e i rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo;
- gli imprenditori individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda, entro il 30 settembre, se contribuenti trimestrali o entro il 30 novembre, se contribuenti mensili, a condizione che non esercitino altre attività soggette all’Iva;
- i contribuenti che adottano il regime dei “nuovi minimi” (art. 27, co. 1 e 2, D.L. 98/2011);
- i contribuenti che adottano il regime semplificato degli ex minimi (art. 27, co. 3, D.L. 98/2011);
- i contribuenti che sono usciti dal regime delle nuove iniziative produttive a decorrere dal 2013.
I metodi alternativi per la determinazione dell’acconto sono tre:
- storico;
- previsionale;
- delle operazioni effettuate.
Il metodo storico prevede che l’acconto sia pari all’88% della base di riferimento (saldo a debito) individuata sulla base della periodicità di liquidazione adottata dal contribuente:
Liquidazione |
Base di riferimento |
Dich. Iva 2013 |
Mensile | Debito liquiazione dicembre anno precendente | VH 12 |
Trimestrale | Debito da dichiarazione anno precedente | VL38 – VL36 + VH13 |
Mensile posticipato | Debito liquidazione dicembre anno precedente effettuata sulla base delle operazioni di novembre | VH12 |
Trimestrale speciale | Debito liquidazione quarto trimestre anno precedente | VH12 |
Non vanno in ogni caso considerati gli interessi dell’1% applicati in sede di dichiarazione annuale (R.M. 157/E/2004) e l’eventuale adeguamento agli studi di settore o parametri per il 2012 non influenza l’ammontare.
Nel caso il cui il contribuente abbia variato la periodicità di liquidazione dell’IVA nel 2013 rispetto all’anno precedente, si possono verificare i due seguenti casi:
- contribuente trimestrale nel 2012 e mensile nel 2013: l’acconto va commisurato ad 1/3 del saldo IVA della dichiarazione relativa al 2012 (saldo + acconto);
- contribuente mensile 2012 e trimestrale nel 2013: l’acconto va commisurato alla somma delle liquidazioni di ottobre, novembre e dicembre 2012.
Il metodo previsionale commisura l’acconto al dato previsionale del mese di dicembre/quarto trimestre/dichiarazione annuale dell’anno in corso.
L’acconto versato per il 2013 non deve in ogni caso risultare inferiore all’88% di quanto effettivamente dovuto per il mese di dicembre, quarto trimestre o dichiarazione IVA relativa al 2013.
Il metodo delle operazioni effettuate, da ultimo, consiste nel determinare l’effettivo ammontare dell’acconto dovuto dal contribuente tenendo conto delle operazioni effettuate ai sensi dell’art. 6 D.P.R. 633/1972 facendo riferimento al periodo 1.12 – 20.12 (contribuente mensile), 1.10 – 20.12 (contribuente trimestrale).
Il contribuente deve quindi effettuare una liquidazione “atipica” dell’IVA relativa ai predetti periodi (1.12 – 20.12.2012 o 1.10 – 20.12.2012), il cui risultato a debito dovrà essere versato interamente (e non nella misura dell’88%).
Il versamento dell’acconto IVA va effettuato utilizzando il modello di pagamento F24 con i seguenti codici tributo: “6013” per i contribuenti mensili e “6035” per quelli trimestrali. L’anno di riferimento da indicare è il “2013”.
L’ammontare dell’acconto, unitamente all’indicazione circa il metodo adottato per la sua determinazione, andranno indicati al rigo VH13 del modello IVA 2014.