30 Novembre 2013

Il versamento dell’acconto Iva 2013

di Federica Furlani
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I contribuenti di nuovo alla cassa: entro il prossimo 27 dicembre infatti va effettuato il versamento dell’acconto IVA.

Sono obbligati a tale versamento tutti i contribuenti IVA, ad eccezione di:

  • coloro che non sono tenuti a effettuare le liquidazioni periodiche Iva, mensili o trimestrali: ad esempio gli agricoltori esonerati (art. 34, co. 6, D.P.R. 633/1972) e chi ha aderito al regime per le nuove iniziative produttive (art. 13 L. 388/2000);
  • gli enti pubblici territoriali che esercitano attività rilevanti ai fini Iva: ad esempio i comuni che gestiscono l’erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore;
  • nei seguenti ulteriori casi:
  • cessazione dell’attività entro il 30 novembre se mensili o entro il 30 settembre se trimestrali;
  • inizio attività nel 2013;
  • base di riferimento a credito;
  • importo dovuto a titolo d’acconto non superiore a 103,29 euro;
  • i contribuenti che, nel periodo d’imposta, hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta o, comunque, senza obbligo di pagamento dell’imposta;
  • i produttori agricoli;
  • i soggetti che esercitano attività di spettacoli e giuochi in regime speciale;
  • le associazioni sportive dilettantistiche, nonché le associazioni senza fini di lucro e quelle pro loco, in regime forfetario (L. 398/1991);
  • i raccoglitori e i rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo;
  • gli imprenditori individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda, entro il 30 settembre, se contribuenti trimestrali o entro il 30 novembre, se contribuenti mensili, a condizione che non esercitino altre attività soggette all’Iva;
  • i contribuenti che adottano il regime dei “nuovi minimi” (art. 27, co. 1 e 2, D.L. 98/2011);
  • i contribuenti che adottano il regime semplificato degli ex minimi (art. 27, co. 3, D.L. 98/2011);
  • i contribuenti che sono usciti dal regime delle nuove iniziative produttive a decorrere dal 2013.

I metodi alternativi per la determinazione dell’acconto sono tre:

  • storico;
  • previsionale;
  • delle operazioni effettuate.

Il metodo storico prevede che l’acconto sia pari all’88% della base di riferimento (saldo a debito) individuata sulla base della periodicità di liquidazione adottata dal contribuente:

Liquidazione

Base di riferimento

Dich. Iva 2013

Mensile Debito liquiazione dicembre anno precendente VH 12
Trimestrale Debito da dichiarazione anno precedente VL38 – VL36 + VH13
Mensile posticipato Debito liquidazione dicembre anno precedente effettuata sulla base delle operazioni di novembre VH12
Trimestrale speciale Debito liquidazione quarto trimestre anno precedente VH12

Non vanno in ogni caso considerati gli interessi dell’1% applicati in sede di dichiarazione annuale (R.M. 157/E/2004) e l’eventuale adeguamento agli studi di settore o parametri per il 2012 non influenza l’ammontare.

Nel caso il cui il contribuente abbia variato la periodicità di liquidazione dell’IVA nel 2013 rispetto all’anno precedente, si possono verificare i due seguenti casi:

  • contribuente trimestrale nel 2012 e mensile nel 2013: l’acconto va commisurato ad 1/3 del saldo IVA della dichiarazione relativa al 2012 (saldo + acconto);
  • contribuente mensile 2012 e trimestrale nel 2013: l’acconto va commisurato alla somma delle liquidazioni di ottobre, novembre e dicembre 2012.

Il metodo previsionale commisura l’acconto al dato previsionale del mese di dicembre/quarto trimestre/dichiarazione annuale dell’anno in corso.

L’acconto versato per il 2013 non deve in ogni caso risultare inferiore all’88% di quanto effettivamente dovuto per il mese di dicembre, quarto trimestre o dichiarazione IVA relativa al 2013.

Il metodo delle operazioni effettuate, da ultimo, consiste nel determinare l’effettivo ammontare dell’acconto dovuto dal contribuente tenendo conto delle operazioni effettuate ai sensi dell’art. 6 D.P.R. 633/1972 facendo riferimento al periodo 1.12 – 20.12 (contribuente mensile), 1.10 – 20.12 (contribuente trimestrale).

Il contribuente deve quindi effettuare una liquidazione “atipica” dell’IVA relativa ai predetti periodi (1.12 – 20.12.2012 o 1.10 – 20.12.2012), il cui risultato a debito dovrà essere versato interamente (e non nella misura dell’88%).

Il versamento dell’acconto IVA va effettuato utilizzando il modello di pagamento F24 con i seguenti codici tributo: “6013” per i contribuenti mensili e “6035” per quelli trimestrali. L’anno di riferimento da indicare è il “2013”.

L’ammontare dell’acconto, unitamente all’indicazione circa il metodo adottato per la sua determinazione, andranno indicati al rigo VH13 del modello IVA 2014.