25 Novembre 2015

Il vizio di sottoscrizione dell’atto non è eccepibile in Cassazione

di Luigi Ferrajoli
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La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 21307 del 20 ottobre 2015, cassa con rinvio la sentenza di merito sottoposta al vaglio di legittimità, pronunciandosi incidenter tantum sull’eccezione concernente il difetto di sottoscrizione dell’atto impositivo, formulata dalla parte contribuente con memorie depositate ex articolo 378 cod.proc.civ. entro il termine di cinque giorni antecedenti la discussione del ricorso.

La fattispecie sottoposta all’esame della Corte concerne l’impugnazione da parte di un contribuente della sentenza di appello per un presunto vizio di motivazione, poi confermato dai Supremi Giudici che hanno cassato con rinvio alla Commissione di secondo grado in diversa composizione affinché si pronunciasse sui motivi dell’appello promosso dall’Ufficio delle Entrate ed immotivatamente accolto dal Giudice del gravame.

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