Illeciti fiscali internazionali: attività di contrasto e monitoraggio
di Clara PolletSimone DimitriIl contrasto all’evasione fiscale resta una delle priorità per l’Amministrazione finanziaria mediante opportuni interventi di controllo e accertamento ex post all’esito di specifiche analisi di rischio.
Al fine di mantenere un presidio di legalità nell’ambito dell’economia globalizzata, preservando gli interessi erariali del Paese, la circolare 19/E/2019 al paragrafo 2.4.2 indica come l’Agenzia – ed in particolare il settore contrasto illeciti – promuova, sul fronte internazionale, il contrasto ai fenomeni di illecito fiscale più diffusi, ad oggi realizzati prevalentemente attraverso:
- l’allocazione fittizia all’estero della residenza fiscale;
- l’illecito trasferimento e/o la detenzione all’estero di attività produttive di reddito (anche per il tramite di altri soggetti esteri, interposti o estero-vestiti).
Con specifico riferimento all’individuazione di fittizi trasferimenti all’estero della residenza fiscale, l’attività di contrasto avviene con l’ausilio di appositi applicativi, che permettono di selezionare contribuenti “persone fisiche” aventi un profilo di rischio elevato, in base a specifici parametri indicati, in via esemplificativa, nel Provvedimento n. 43999 del 03.03.2017, nonché sulla base delle informazioni giunte dai Comuni che adottano l’ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente).
I percorsi di indagine sono sviluppati, pertanto, in collaborazione con i Comuni (in linea con gli indirizzi già forniti in passato con la circolare 25/E/2013).
A questo proposito il provvedimento del 2017 indica i criteri da utilizzare per la formazione delle liste selettive di controllo, di cui all’articolo 83, comma 17-bis, D.L. 112/2008, basati su elementi segnaletici della permanenza dei soggetti in Italia.
Si tratta dei seguenti criteri:
- residenza dichiarata in uno degli Stati e territori a fiscalità privilegiata, individuati dal decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999;
- movimenti di capitale da e verso l’estero, trasmessi dagli operatori finanziari nell’ambito del monitoraggio fiscale di cui al L. 167/1990, convertito, con modificazioni, dalla L. 227/1990;
- informazioni relative a patrimoni immobiliari e finanziari detenuti all’estero, trasmesse dalle Amministrazioni fiscali estere nell’ambito di Direttive europee e di Accordi di scambio automatico di informazioni;
- residenza in Italia del nucleo familiare del contribuente;
- atti del registro segnaletici dell’effettiva presenza in Italia del contribuente;
- utenze elettriche, idriche, del gas e telefoniche attive;
- disponibilità di autoveicoli, motoveicoli e unità da diporto;
- titolarità di partita Iva attiva;
- rilevanti partecipazioni in società residenti di persone o a ristretta base azionaria;
- titolarità di cariche sociali;
- versamento di contributi per collaboratori domestici;
- informazioni trasmesse dai sostituti d’imposta con la Certificazione unica e con il modello dichiarativo 770;
- informazioni relative a operazioni rilevanti ai fini Iva, comunicate ai sensi dell’articolo 21 D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010 nonché ai sensi del D.Lgs. 127/2015.
Con riguardo al contrasto all’illecito trasferimento e/o detenzione all’estero di attività produttive di reddito, la circolare 19/E/2019 indica la strada del consolidamento e del perfezionamento delle attività di presidio predisposte nel corso degli ultimi anni.
L’Amministrazione finanziaria procede a valorizzare i dati trasmessi da altri Stati tramite il c.d. “scambio automatico di informazioni”, e le segnalazioni dei movimenti di capitale, pervenute dagli intermediari finanziari attraverso il c.d. “monitoraggio fiscale” (D.L. 167/1990), quali fonti privilegiate per l’individuazione di soggetti da sottoporre ad attività di controllo.
Si considerano, tra gli altri, i seguenti indici di rischio:
- omessa indicazione in dichiarazione degli imponibili relativi ai redditi di fonte estera;
- violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale.
Al fine di intercettare comportamenti evasivi ed elusivi dei contribuenti viene rafforzato il percorso di intelligence e analisi selettiva dei numerosi dati contenuti nei big data a disposizione, anche tramite acquisizione di analisi effettuate da altri organismi e la cooperazione con le Amministrazioni finanziarie di altri Paesi, di concerto con la Guardia di Finanza.
Sono analizzate e valorizzate le informazioni pervenute mediante lo scambio automatico di informazioni, Common Reporting Standard CRS, relative a conti e/o posizioni finanziarie detenuti in altri Paesi.
L’obiettivo dell’attività di incrocio dei dati è quello di individuare redditi sottratti a tassazione direttamente ascrivibili al soggetto estero operante in Italia e di verificare anche la corretta operatività di coloro che detengono attività finanziarie all’estero ed i relativi servizi di gestione patrimoniale resi a soggetti residenti in Italia, nonché i fenomeni di pianificazione fiscale aggressiva.
Sono stati rafforzati anche i poteri di accesso alle informazioni antiriciclaggio, non solo nello scambio di informazioni, ma anche nell’ordinamento interno. In questo contesto, si inserisce la stipula della Convenzione del 5 luglio 2018, finalizzata a regolare i rapporti tra l’Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza nell’esercizio di tali poteri.
A tal proposito la Sezione analisi e strategie per il contrasto agli illeciti fiscali internazionali nell’ambito del Settore contrasto illeciti (ex UCIFI – Ufficio di Contrasto agli illeciti finanziari internazionali) ed i reparti speciali della Guardia di Finanza, possono richiedere ai soggetti destinatari:
- di fornire evidenza delle operazioni intercorse con l’estero, anche per masse di contribuenti, con riferimento ad uno specifico arco temporale;
- l’identità del titolare effettivo, con riferimento a specifiche operazioni con l’estero o rapporti ad esse collegate.