Illegittima la notifica al “vecchio” domicilio fiscale nelle mani del portiere
di Angelo GinexLa Corte di Cassazione, con sentenza n. 21953 depositata ieri 12 luglio 2022, si è occupata della questione concernente la validità della notificazione dell’avviso di accertamento effettuata presso il precedente domicilio fiscale di una società, a seguito di trasferimento della sede correttamente comunicato all’agenzia delle entrate, quando il portiere dello stabile abbia ritirato il piego, spendendo autorizzazione a farlo.
La fattispecie in esame prende le mosse dalla notifica ad una società a responsabilità limitata di una cartella di pagamento, che veniva impugnata per omessa notifica del prodromico avviso di accertamento.
Risultata soccombente all’esito del giudizio di primo grado, la citata S.r.l. proponeva ricorso in appello innanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, la quale accoglieva il gravame in ragione dell’omessa notifica dell’avviso di accertamento presupposto.
In particolare, il giudice di appello rilevava che, a fronte del trasferimento di sede della società prima della notificazione dell’avviso di accertamento, notificazione effettuata per posta al vecchio indirizzo, dove il portiere dello stabile ritirava comunque il piego, dichiarandosi autorizzato a farlo, era l’amministrazione tenuta a dimostrare che la ridetta società esercitava l’attività d’impresa ancora in quel luogo, con conseguente inoperatività in tutto o in parte del trasferimento di sede. Inoltre, la CTR precisava che non assumeva alcuna rilevanza la mancata presentazione, da parte di tale S.r.l., della querela di falso per contestare la legittimazione del portiere dello stabile.
Per tale ragione l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi di doglianza, cui resisteva la citata S.r.l. con controricorso e ricorso incidentale condizionato.
Ai fini che qui interessano, l’Ufficio denunciava la violazione degli articoli 145 e 149 c.p.c., 4 e 7 L. 890/1982 e 60, comma 3, D.P.R. 600/1973. Più precisamente, esso sosteneva che la notificazione fosse da considerarsi regolare, in quanto, così come attestato dall’ufficiale postale nella relata di notificazione, in assenza dei soggetti deputati a ricevere il piego, questo era stato consegnato nelle mani del portiere dello stabile, autorizzato alla ricezione degli atti.
Per quanto concerne la variazione di sede, esso asseriva che a venire in rilievo è la residenza effettiva su quella risultante dalle certificazioni anagrafiche, che hanno valore meramente presuntivo. Di conseguenza, avendo l’ufficiale postale attestato, con dichiarazione facente fede sino a querela di falso, la consegna al portiere quale soggetto autorizzato, senza dunque essere stato dichiarato l’intervenuto trasferimento di sede della suddetta S.r.l., concludeva che deve presumersi che questa fosse ancora operativa nel luogo della notificazione.
Ebbene, la Corte di Cassazione ha ritenuto infondato tale motivo e quindi anche il ricorso, dando innanzitutto evidenza di una serie di elementi fattuali risultati incontroversi, e cioè che, in via di estrema sintesi, quando è avvenuta la notificazione dell’avviso di accertamento oggetto di contestazione, erano decorsi più di sessanta giorni dalla variazione di sede.
I giudici di vertice hanno affermato che la tesi sostenuta dall’Agenzia delle Entrate non è assolutamente condivisibile, poiché, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 60, comma 1, lett. c), D.P.R. 600/1973 e dell’articolo 35, comma 3, D.P.R. 633/1972, alla notificazione degli atti tributari si applicano gli articoli 137 e ss. c.p.c., ma, salvo il caso della consegna dell’atto o dell’avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario; in caso di variazione del domicilio fiscale, poi, il contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione ad uno degli uffici previsti dalla legge ed essa ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui si è verificata.
In virtù di ciò, quindi, la suprema Corte ha affermato che, in caso di trasferimento del domicilio fiscale, una volta che sia intervenuta la citata dichiarazione, trascorsi sessanta giorni dalla variazione, la notificazione deve essere effettuata nel nuovo domicilio fiscale del destinatario.
Inoltre, si è precisato che è vero, come sostiene l’Ufficio, che la notificazione possa essere effettuata anche altrove, ma ciò è possibile – hanno precisato i giudici di legittimità – soltanto qualora la consegna avvenga in mani proprie (ossia, nelle mani del legale rappresentante ovvero di un suo delegato o comunque di un soggetto preposto alla ricezione).
La Cassazione ha poi osservato come tale conclusione non contrasti con la massima invocata dall’Agenzia delle Entrate (cfr., Cass. n. 10694/2020), trattandosi di ipotesi in cui il consegnatario del piego oggetto di notificazione era un “addetto al ritiro degli atti” della società destinataria e non, come nel caso qui in esame, il portiere dello stabile, che non è né un preposto, né un addetto incaricato al ritiro.
Appaiono molto interessanti i chiarimenti offerti al riguardo dalla Corte di Cassazione, la quale ha precisato che l’attestazione dell’ufficiale postale in merito al portiere quale soggetto “autorizzato alla ricezione degli atti”, vale soltanto ad indicare che egli era autorizzato a ricevere gli atti per conto di coloro che risiedevano o domiciliavano nello stabile; tuttavia, tale attestazione non assume alcuna valenza ai fini della validità della notificazione “garantita” in luogo diverso dal domicilio fiscale, non realizza il presupposto di un collegamento “qualificato” con l’ente, in forza del quale ritenere che questo abbia ricevuto la notificazione “in mani proprie”, né tantomeno, in difetto di prova da parte del notificante, rende conto della permanenza della sede effettiva nel precedente indirizzo.
Da ultimo, si è precisato che, alla luce di quanto sopra, è infondata anche la contestata mancata presentazione di querela di falso, ritenuta quindi irrilevante dalla Cassazione per contestare l’attestazione che il portiere dello stabile era autorizzato alla ricezione.