15 Dicembre 2021

Illegittimi il ruolo e la cartella successivi alla sospensione giudiziale dell’accertamento

di Angelo Ginex
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Nella ipotesi in cui il contribuente ottenga la sospensione giudiziale dell’esecuzione dell’avviso di accertamento impugnato, ai sensi dell’articolo 47 D.Lgs. 546/1992, sono inibiti, dopo tale pronuncia, alla Amministrazione finanziaria la formazione del ruolo e la successiva iscrizione “provvisoria”, rispettivamente ex articoli 12e15 D.P.R. 602/1973; pertanto, sussiste l’interesse ad agire della società che svolge attività di affidamento di commesse pubbliche alla impugnazione della cartella di pagamento successivamente emessa, nonostante la sospensione giudiziale della efficacia dell’avviso di accertamento, sia per non incorrere nella esclusione dalle gare pubbliche, sia per il pagamento di interessi ex articolo 30 D.P.R. 602/1973, di importo maggiore rispetto a quello di cui all’articolo 20 D.P.R. 602/1973.

È questo il nuovo orientamento inaugurato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 40047, depositata ieri 14 dicembre (in senso contrario, ex multis cfr. Cass. Ord. 28/09/2020, n. 20361).

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