30 Giugno 2016

Illegittimo il pro rata “matematico” per beni non a utilizzo “misto”

di Marco PeiroloPaolo Centore
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Nelle conclusioni presentate ieri – 29 giugno 2016 – in merito alla causa C-378/15 (Mercedes Benz Italia), l’Avvocato UE ha affermato che il criterio di detrazione basato sul pro rata “matematico” è illegittimo sul piano unionale siccome applicabile per determinare l’IVA detraibile relativa a tutti gli acquisti, compresi quelli utilizzati per compiere esclusivamente operazioni imponibili o operazioni esenti, in spregio dunque al principio di destinazione previsto dall’art. 168 della Direttiva n. 2006/112/CE.

La questione, sollevata dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma (ordinanza 6 maggio 2015, n. 353/22/15), ha avuto origine dall’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio ha ridotto l’ammontare dell’IVA detraibile nel presupposto che le operazioni di finanziamento infragruppo effettuate dalla società dovessero conteggiarsi nel calcolo della percentuale di detrazione in considerazione del loro elevatissimo importo, pari al 71,64% del volume d’affari.

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