Immatricolazione veicoli UE: gli adempimenti richiesti
di Luca CaramaschiIl persistere di forti criticità nel settore della compravendita dei veicoli, soprattutto se di provenienza comunitaria, ha portato alla recente emanazione di alcuni provvedimenti, sia da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) che da parte dell’Agenzia delle entrate, con l’intento di rendere più incisivo il contrasto alle frodi ancora presenti in tale settore.
Abbiamo commentato in un precedente contributo le novità contenute nel D.M. 26.03.2018, in vigore dallo scorso 5 aprile 2018, con il quale vengono aggiornati gli obblighi di comunicazione in materia di acquisto e di scambio di autoveicoli di provenienza intracomunitaria.
Ora, con il più recente Provvedimento n. 2018/84332 del 19.04.2018 l’Agenzia delle entrate interviene per meglio definire le competenze territoriali nonché la documentazione da esibire per la presentazione delle istanze connesse all’immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli di provenienza comunitaria.
Secondo quanto evidenziato nelle motivazioni del citato provvedimento, l’intervento si propone di rendere più efficace il contrasto all’utilizzo improprio delle deroghe al sistema di versamento anticipato, previste per i veicoli acquistati in regime Iva del margine e per quelli utilizzati come beni strumentali all’attività d’impresa.
In particolare, il provvedimento introduce l’obbligo per il contribuente di presentare le istanze necessarie all’immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli di provenienza comunitaria solo presso la Direzione Provinciale territorialmente competente, in ragione del proprio domicilio fiscale. Tale obbligo risponde all’esigenza di agevolare e semplificare le attività di controllo connesse alla lavorazione delle istanze stesse.
Analogamente, la riscontrata contraffazione della documentazione presentata in copia rende indispensabile, al fine di poter procedere alla immatricolazione del veicolo, l’esibizione in originale della suddetta documentazione e l’acquisizione, da parte della Direzione Provinciale territorialmente competente, della copia conforme.
Istanze da presentare obbligatoriamente alla Direzione Provinciale competente
REGIME DEL MARGINE |
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BENI STRUMENTALI |
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IMPORTI INSUFFICIENTI O INCONGRUENTI |
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ACQUISTI DA PORTATORI HANDICAP AD ALIQUOTA AGEVOLATA |
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Con riferimento le istanze di correzione del numero di telaio errato del veicolo indicato sul modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” che abbia comportato il mancato abbinamento del versamento con la comunicazione telematica di acquisto intracomunitario di cui al D.M. 26.03.2018, invece, il recente provvedimento 2018/84332 prevede che le stesse possano essere presentate presso gli Uffici di qualunque Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate.
Infine, in merito all’obbligo di esibizione della documentazione in originale per le istanze legate all’immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli di provenienza comunitaria acquistati in regime Iva del margine o per essere utilizzati come beni strumentali all’esercizio dell’attività di impresa, il recente provvedimento stabilisce che:
- all’atto di presentazione delle prime due istanze evidenziate nella precedente tabella (applicazione del regime del margine e beni strumentali), i richiedenti devono esibire alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente la documentazione in originale che attesti, rispettivamente, l’esistenza dei requisiti per la legittima applicazione dello speciale regime Iva dei beni usati di cui all’articolo 36 D.L. 41/1995 e l’effettiva destinazione del mezzo all’attività d’impresa. La Direzione Provinciale competente provvede ad acquisire copia conforme della documentazione esibita dal richiedente;
- in seguito all’accoglimento delle istanze di cui al punto precedente, la Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente provvede alla comunicazione degli elementi identificativi dell’autoveicolo e del motoveicolo, tra i quali il numero del telaio, al centro elaborazione dati (C.E.D.) del Dipartimento per i trasporti, al fine di consentire l’immatricolazione senza che sia necessario il versamento anticipato dell’imposta.