19 Maggio 2017

Immissione in libera pratica di beni con consumo in altro Stato Ue

di Marco Peirolo
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L’articolo 67, comma 1, lettera a), del D.P.R. 633/1972qualifica come importazioni soggette a Iva le operazioni di immissione in libera pratica, vale a dire quelle operazioni con le quali viene attribuita la posizione doganale di merce comunitaria ad una merce non comunitaria e che implicano l’applicazione delle misure di politica commerciale (verifica delle licenze d’importazione, assenza di divieti, sussistenza e capienza di contingenti, ecc.), l’espletamento delle altre formalità previste per l’importazione di una merce (controlli sanitari, fitosanitari, ecc.) e l’applicazione dei dazi legalmente dovuti secondo la normativa comunitaria.

Anteriormente alle modifiche operate dalla L. 217/2011, le operazioni di immissione in libera pratica si consideravano in sospensione d’imposta se relative a beni con destinazione in altro Stato membro della Ue. Con i novellati commi 2-bis e 2-ter dell’articolo 67 del D.P.R. 633/1972, la sospensione d’imposta è confermata, ma è stato espressamente previsto che deve ricorrere una duplice condizione, essendo richiesto:

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