Oneri pluriennali
Per essere iscritti nell’attivo devono sussistere le seguenti condizioni:
- dimostrazione della loro utilità futura;
- correlazione oggettiva con i relativi benefici di cui godrà la società;
- stimabilità con ragionevole certezza della loro recuperabilità.
Ad esempio, presentano tali requisiti i costi di addestramento e di qualificazione del personale sostenuti in fase di start-up dell’azienda, o per l’avvio di una nuova attività, ovvero ancora nell’ambito di un processo di riconversione industriale. Al contrario, non sono capitalizzabili i costi straordinari di riduzione del personale (ad esempio incentivi all’esodo) per favorire l’esodo o la messa in mobilità del personale, ovvero per rimuovere inefficienze produttive, commerciali o amministrative e simili. Tali spese, infatti, oltre a sostanziarsi in un’eliminazione di fattori produttivi, vengono sostenuti in una fase della vita aziendale caratterizzata da aleatorietà, e la loro recuperabilità non è dimostrabile.
Beni immateriali
E’ iscrivibile nell’attivo solo il costo pagato inizialmente, se il contratto prevede oltre al pagamento del predetto corrispettivo iniziale anche il pagamento di futuri corrispettivi aggiuntivi commisurati agli effettivi volumi della produzione o delle vendite. Gli ammontari pagati nei successivi esercizi sono imputati a conto economico in quanto direttamente correlati ai ricavi dei medesimi esercizi.
Avviamento
L’avviamento è iscrivibile nell’attivo se sono rispettate le seguenti condizioni:
- acquisizione a titolo oneroso (quindi derivante dall’acquisto di un’azienda o ramo d’azienda, da un conferimento, fusione, scissione, ecc.);
- il valore è quantificabile in quanto incluso nel corrispettivo pagato;
- trattasi di onere ad utilità futura, in quanto garantisce benefici economici futuri;
- è soddisfatto il principio di recuperabilità del costo (non si è quindi in presenza di un cattivo affare).
Non è mai iscrivibile tra le immobilizzazioni immateriali l’avviamento generato internamente. In relazione al periodo di ammortamento, la versione definitiva del documento OIC 24 lascia immutato il periodo da 5 a 20 anni (massimo), mentre il documento in bozza prevedeva un periodo massimo di 10 anni. Sul punto, è bene osservare che la direttiva Ue n. 34 del 26 giugno 2013, di prossimo recepimento, prevede un termine massimo di 10 anni. Tuttavia, non vi è dubbio che l’accorciamento a 10 anni avrebbe generato non pochi problemi soprattutto in relazione alla questione se tale minor periodo di debba applicare anche agli avviamenti già iscritti, ovvero solo a quelli di nuova iscrizione.
Costi di produzione e distribuzione di cataloghi, espositori, ecc.
Infine, sono stati eliminati i riferimenti ai costi per la produzione e per la distribuzione di cataloghi, di espositori e di altri strumenti e materiali aventi finalità promozionali trattandosi di beni materiali piuttosto che di immobilizzazioni immateriali.