19 Febbraio 2015

Impatto dei nuovi principi OIC nella disciplina delle società di comodo

di Luca Caramaschi
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È oramai tempo di bilanci e, già in occasione della chiusura dei conti relativi all’esercizio 2014, assumono rilevanza i contenuti dei principi contabili che l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha revisionato, non senza rilevanti modifiche, nel corso dell’anno 2014. In particolar modo, la rivisitazione del principio contabile OIC16 relativo alle immobilizzazioni materiali, avvenuta nel mese di agosto dello scorso anno, contiene spunti di riflessione che possono tornare utili per contrastare gli effetti di una disciplina che nel corso degli ultimi anni, in concomitanza con gli effetti della congiuntura economica negativa e della crisi del mercato immobiliare, ha messo seriamente in difficoltà le aziende che svolgono quale attività prevalente la gestione di unità immobiliari sia di carattere abitativo che strumentale.

Stiamo parlando della disciplina delle società non operative (o di comodo), recata dall’art. 30 della L. n. 724/1994 e che ci sta “accompagnando” da oltre 20 anni con problematiche applicative che in molti casi – stante l’assenza di specifiche esimenti – possono essere risolte solo perseguendo la tortuosa e preliminare via dell’interpello disapplicativo alla Direzione regionale delle entrate e, in molti casi, nella successiva fase contenziosa. Come è noto, l’originaria disciplina delle società non operative è stata più di recente, ad opera del D.L. n. 138/2011, affiancata dall’ulteriore fattispecie delle società in perdita sistemica, ma è proprio con riferimento alla prima situazione, quella che obbliga le imprese che detengono elementi patrimoniali immobilizzati e crediti a sottoporsi al test di operatività applicando agli stessi coefficienti di ricavo/redditività legislativamente previsti, che i nuovi criteri introdotti nel principio OIC16 possono essere d’aiuto per arginare gli effetti negativi nella disciplina medesima.  Oltre alle società di gestione immobiliare citate in precedenza, anche molte società che non svolgono più attività industriale o commerciale si trovano spesso in difficoltà con la normativa delle società di comodo, in particolare nei casi in cui le stesse detengono rilevanti entità di beni strumentali non più utilizzati, come ad esempio gli immobili, poiché applicando le percentuali di operatività e di redditività previste dall’art. 30 della L. n.724/1994, sono costrette a versare imposte sul reddito figurativo, in assenza di svolgimento di qualsivoglia attività essendo appunto l’unica volontà dei soci della società quella di liquidare il proprio patrimonio al fine di addivenire al suo scioglimento.

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