22 Luglio 2015

Impianto installato in altro Paese UE con componenti acquistati in loco

di Marco Peirolo
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Le cessioni di beni con installazione e montaggio, con o senza collaudo, sono qualificate dall’art. 36 della Direttiva n. 2006/112/CE come operazioni territorialmente rilevanti nel luogo dell’installazione o del montaggio a cura del fornitore o da terzi per suo conto.

Se l’installazione o il montaggio avviene in altro Paese membro dell’Unione europea, l’art. 41, comma 1, lett. c), del D.L. n. 331/1993 prevede che l’operazione assuma natura intracomunitaria, sicché l’impresa italiana deve emettere fattura in regime di non imponibilità, peraltro anche quando la fornitura sia eseguita in dipendenza di contratti d’opera, d’appalto e simili (C.M. 23 febbraio 1994, n. 13-VII-15-464, § B.1.3).

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