24 Novembre 2016

Impianto sportivo quale opera di urbanizzazione secondaria

di Guido Martinelli
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L’articolo 4 della L. 847/1964, integrato dall’articolo 44 della L. 865/1971, elenca, tra le opere di urbanizzazione secondaria, alla lettera f), gli “impianti sportivi di quartiere”.

Ai fini della qualificazione come tali, come prescrive anche la C.M. 14/1981, è necessario che tali immobili siano realizzati in funzione, ossia al servizio, di zone urbanizzate o da urbanizzare. Devono, cioè, produrre servizi di interesse collettivo, al fine di migliorare la qualità della vita dei suoi abitanti.

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