9 Novembre 2023

Implicazioni pratiche conseguenti all’abrogazione del coacervo successorio

di Angelo Ginex
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La scheda di FISCOPRATICO

Come noto, con circolare n. 29/E/2023, l’Agenzia delle entrate si è allineata al consolidato orientamento di legittimità in tema di coacervo “successorio”.

A tal proposito, si rammenta che l’istituto del c.d. coacervo “successorio” del donatum con il relictum è disciplinato dall’articolo 8, comma 4, D.Lgs. 346/1990 (c.d. TUS, Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni). Esso comporta la riunione fittizia del valore attualizzato delle donazioni effettuate in vita dal de cuius ad eredi e legatari (c.d. donatum) con il valore dell’asse ereditario (c.d. relictum).

La Corte di cassazione, con le più recenti ordinanze n. 22738/2020 e n. 10255/2020, a conferma dell’orientamento espresso per la prima volta con le sentenze n. 24940/2016 e n. 26050/2016, ha affermato che la disciplina del coacervo “successorio” sarebbe stata abrogata implicitamente dalla L. 342/2000, la quale ha sostituito il sistema di aliquote progressive con quello attualmente in vigore di aliquote fisse.

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