23 Gennaio 2019

Importazione di beni in noleggio: detrazione Iva anche senza proprietà

di Clara PolletSimone Dimitri
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L’introduzione nel territorio italiano di beni provenienti da paesi extracomunitari richiede che sia dichiarato il regime doganale applicabile (ammissione temporanea, importazione definitiva, etc.); tale dichiarazione può essere presentata da qualsiasi persona in grado di fornire tutte le informazioni richieste.

I beni possono entrare nel territorio italiano anche per un motivo diverso dall’acquisto con trasferimento della proprietà, avvalendosi comunque di un’importazione definitiva, con immissione in libera pratica; in tal caso, l’Iva è dovuta dal dichiarante che diventa pertanto debitore d’imposta.

Con la risposta all’istanza di interpello n. 6/E/2019 l’Agenzia delle entrate si è pronunciata circa la possibilità di detrarre l’Iva versata in dogana all’atto dell’importazione dei beni, senza che avvenga il relativo passaggio di proprietà.

Una società italiana che opera nel settore del noleggio di pallets, riceve da territori extra-ue, i beni (pallets) in base ad un contratto di noleggio senza acquisirne la proprietà; tali beni saranno poi consegnati con un contratto di sub noleggio agli utenti finali. La società effettua quindi un’importazione definitiva in nome e per conto proprio senza diventare proprietaria dei beni. In tal caso l’Iva assolta in Dogana è detraibile se, le spese relative a tale importazione, influenzano il prezzo dei servizi resi dalla società importatrice alle società utenti, in forza del sub noleggio. La detraibilità Iva è giustificata dal fatto che l’importazione si pone in rapporto diretto e immediato con l’attività dell’importatore.

La risposta dell’Agenzia delle entrate evidenzia che la norma nazionale, dettata dagli articoli 19, comma 1 e 67 D.P.R. 633/1972, consente la detraibilità dell’Iva assolta, dovuta o addebitata in relazione ai beni importati nell’esercizio di impresa. All’atto dell’introduzione dei beni nel territorio dello Stato, è l’Agenzia delle dogane e monopoli che accerta, liquida e riscuote l’Iva.

La normativa italiana è basata sugli articoli 168 e 201 della direttiva comunitaria Iva, secondo cui il soggetto passivo ha diritto a detrarre l’Iva dovuta o assolta per i beni importati, nella misura in cui tali beni siano impiegati nella propria attività imponibile. L’Iva è dovuta dalle persone designate o riconosciute come debitrici dallo Stato comunitario di importazione.

Allo stesso modo, anche il codice doganale dell’unione – articolo 170 Regolamento (UE) 952/2013non richiede la proprietà dei beni importati e stabilisce che la dichiarazione in dogana possa essere presentata da qualsiasi persona che sia in grado di fornire tutte le informazioni richieste per l’applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci. Per le merci dichiarate in immissione in libera pratica, l’obbligazione doganale sorge al momento dell’accettazione della dichiarazione in dogana e il dichiarante è il debitore.

Costante giurisprudenza dell’Unione, da ultimo la Corte di Giustizia 14 settembre 2017 C132/16, Iberdrola, sostiene che il diritto alla detrazione Iva necessiti di un nesso diretto ed immediato tra una specifica operazione a monte ed una o più operazioni a valle. Il diritto alla detrazione presuppone che le spese compiute per acquistare beni e servizi, facciano parte degli elementi costitutivi del prezzo delle operazioni tassate a valle. In ogni caso, anche in mancanza di un nesso diretto ed immediato, il diritto alla detrazione Iva è riconosciuto quando i costi dei servizi sostenuti facciano parte delle spese generali e di conseguenza siano elementi costitutivi del prezzo dei beni e servizi che il soggetto passivo fornisce.

Tornando all’interpello in commento, non è stata riconosciuta invece la detrazione dell’Iva all’importazione gravante sul trasportatore che ha curato l’operazione doganale, in quanto né proprietario né importatore, ma solo soggetto che ha assicurato il trasporto ed il trattamento doganale nell’ambito della sua attività di trasportatore di merci. Il valore delle merci trasportate, infatti, non fa parte delle spese costitutive dei prezzi fatturati dal trasportatore, la cui attività è limitata al trasporto di tale merce dietro corrispettivo.

In passato l’Agenzia delle entrate si è già occupata, con alcune risoluzioni, della detraibilità dell’Iva assolta all’importazione per merci dichiarate in dogana dal detentore non proprietario, partendo da un presupposto: il soggetto importatore è colui che presenta la dichiarazione in nome proprio. “A lui andranno intestati gli atti delle operazioni doganali che compie; egli stesso sarà considerato il soggetto importatore ai fini Iva (e ciò anche agli effetti di quanto disposto dall’articolo 19 Dpr 633/1972); egli medesimo dovrà eventualmente fornire le garanzie richieste; alle sue qualità si dovrà far riferimento ove vengano in questione agevolazioni od esenzioni di carattere soggettivo; sempre al dichiarante detentore occorrerà riferirsi in tutti gli altri casi nei quali venga successivamente in rilievo la persona che ha provveduto all’importazione od all’esportazione delle merci” (risoluzione 529/E/1989).

La proprietà dei beni importati non è condizione necessaria per ottenere la detrazione dell’Iva pagata, bensì occorre che i beni o servizi acquisiti presentino un nesso immediato e diretto con l’oggetto dell’attività d’impresa, ossia siano ad esso inerenti. Nel caso di merce importata a titolo di prestito d’uso, è necessario assolvere l’Iva in dogana ed esercitare la detrazione dell’Iva previa annotazione della bolletta doganale nel registro Iva acquisti (risoluzione 96/E/2007).

Infine, anche nel caso di merce importata in virtù di un contratto di consignment stock con possibile trasferimento della proprietà della merce solo in un momento successivo rispetto al transito in dogana, la società che dichiara la merce in importazione definitiva ha l’obbligo di assolvere l’Iva in dogana e di detrarla previa annotazione della bolletta doganale nel registro Iva acquisti (risoluzione 346/E/2008).

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