Importazioni con spedizioni postali
di Clara PolletSimone DimitriAi fini dell’importazione, tutti i beni spediti nell’UE da un territorio o Paese terzo devono formare oggetto di una dichiarazione doganale.
Si definiscono importazioni ai sensi dell’articolo 67 D.P.R. 633/1972 le operazioni di immissione in libera pratica aventi per oggetto beni introdotti nel territorio dello Stato, che siano originari di Paesi o territori non compresi nel territorio della Comunità e che non siano stati già immessi in libera pratica in altro Paese membro della comunità medesima, ovvero che siano provenienti dai territori da considerarsi esclusi dalla comunità a norma dell’articolo 7 D.P.R. 633/1972.
L’articolo 3 della Direttiva (UE) 2017/2455 ha disposto la soppressione del titolo IV della Direttiva 2009/132/CE che ammetteva in esenzione Iva le importazioni di valore non superiore a 22 euro.
L’Iva è pertanto dovuta per tutte le spedizioni di beni importati nell’UE da un territorio o Paese terzo ed è accertata, liquidata e riscossa per ciascuna operazione. Il Regolamento CE n. 274/2008, così come modificato, prevede una franchigia ai fini dei dazi doganali fino a 150 euro.
Le merci importate nell’UE attraverso spedizioni postali, indipendentemente dal loro valore, possono essere dichiarate per l’importazione utilizzando una dichiarazione normale di importazione (codice H1) contenente l’insieme di dati completi.
Per “merci contenute in spedizioni postali” si intendono le merci diverse dagli invii di corrispondenza, contenute in un pacchetto o pacco postale e trasportate da, o sotto la responsabilità di, un operatore postale in conformità alle disposizioni della convenzione dell’Unione postale universale, adottata il 10 luglio 1984 nell’ambito dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Per “operatore postale” si intende un operatore stabilito in uno Stato membro e da esso designato per fornire servizi internazionali disciplinati dalla convenzione postale universale.
Il testo unico dell’Iva, per le spedizioni tramite il servizio postale, rimanda (articolo 70, comma 3, D.P.R. 633/1972) l’assolvimento secondo modalità stabilite con apposito decreto del ministro delle finanze di concerto con il ministro delle poste e telecomunicazioni, mai emanato.
Per accelerare lo sdoganamento, il mittente deve compilare la dichiarazione doganale CN 22 in ogni campo completando il modulo in inglese, francese o in un’altra lingua ammessa nel Paese di destinazione. Qualora il valore del contenuto superi i 425 euro ed i 2 Kg, il mittente deve compilare la dichiarazione doganale CN 23.
Per gli invii commerciali la dichiarazione doganale dovrebbe indicare il numero tariffario che deve essere basato sul sistema internazionale standardizzato di nomenclatura delle tariffe doganali a sei cifre di designazione e di codifica delle merci elaborato dall’Organizzazione Mondiale delle Dogane ed il Paese di origine; la fattura dovrebbe essere allegata all’esterno, in modo da facilitare le Dogane per lo sdoganamento degli invii.
In alternativa alla dichiarazione normale completa (H1) secondo la circolare 26/2021, prot. 220498/RU, gli operatori postali possono utilizzare delle modalità a contenuto ridotto di dati:
- H6 – per spedizioni di merci non soggette a divieti e restrizioni, non sottoposte ad accisa e di valore non superiore a 1.000 euro (procedura utilizzabile solo dagli operatori postali);
- H7 -per spedizioni di valore fino a 150 euro, insieme super ridotto di dati.
Per le spedizioni di merci con valore superiore a 1.000 euro, di prodotti sottoposti ad accisa, di merci soggette a divieti e restrizioni è necessario presentare la dichiarazione doganale con il tracciato standard dei dati (H1). I codici operativi doganali H1, H6, H7 sono stati descritti nella circolare 18/2021, prot. 137884/RU.
Alternativamente al regime ordinario di importazione ed al regime Ioss, è stato introdotto dal D.Lgs. 83/2021 il regime speciale della dichiarazione nell’articolo 70.1, D.P.R. 633/1972.
Tale regime può essere scelto, per le merci di valore trascurabile (non superiore a 150 euro) non soggette ad accisa, la cui spedizione/trasporto termina nello Stato membro di importazione ovvero quello in cui avviene la consegna al destinatario finale/importatore.
In particolare, tale opzione è stata introdotta per le operazioni svolte principalmente dagli operatori postali, vettori espresso o altri agenti doganali che agiscono in qualità di rappresentanti in dogana e che devono garantire la correttezza del valore intrinseco, dell’aliquota Iva applicata, dell’imposta riscossa nonché la corrispondenza con i documenti commerciali.
In tale ambito, l’acquirente paga l’Iva al dichiarante/rappresentante che presenta le merci in dogana (operatore postale, vettore espresso, agente doganale, etc.) che, a sua volta, versa alle autorità doganali solo l’Iva effettivamente ricevuta in pagamento nel corso del mese.
Relativamente alle importazioni di beni effettuate nel mese, i soggetti che si avvalgono del regime speciale articolo 70.1 presentano una dichiarazione mensile dalla quale risulta l’ammontare dell’imposta riscossa presso le persone a cui i beni sono destinati. La dichiarazione è presentata in formato elettronico entro il termine di versamento dell’imposta riscossa, secondo il modello approvato con determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli; tale determinazione tiene altresì conto di eventuali meccanismi di semplificazione dell’adempimento dichiarativo.
L’imposta riscossa nell’ambito del presente regime speciale è versata mensilmente entro il termine di pagamento del dazio all’importazione.