16 Aprile 2018

Importazioni: l’immissione in libera pratica

di EVOLUTION
Scarica in PDF
L’importazione, con il conseguente assolvimento dell’Iva in dogana, determina l’acquisizione, da parte dei beni introdotti nella Ue, dello status di beni comunitari.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in EVOLUTION, nella sezione “Iva”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo si sofferma sul regime della immissione in libera pratica dei beni.

L’articolo 1 del D.P.R. 633/2972 stabilisce che le importazioni sono soggette ad Iva a prescindere dal soggetto che le effettua (privato consumatore, impresa o professionista).

Con il termine importazione deve intendersi qualsiasi introduzione nel territorio doganale italiano di beni provenienti da Paesi extracomunitari che non siano già stati immessi in libera pratica in altro Paese Ue.

L’imposta deve essere assolta in dogana all’atto dell’introduzione materiale dei beni nel territorio italiano. Il pagamento deve essere effettato dal proprietario della merce, ovverosia da colui che presenta i beni in dogana o comunque dal soggetto detentore degli stessi al momento dell’ingresso nel territorio italiano.

Ne deriva che l’Iva sulle importazioni è applicata non con il sistema dell’emissione della fattura, bensì direttamente in dogana mediante accertamento dell’ufficio finanziario documentato dalla bolletta doganale. Pertanto, l’unico documento che attesti ai fini Iva l’avvenuta operazione è la bolletta doganale.

La bolletta doganale è una dichiarazione compilata e sottoscritta dal contribuente, relativa alla destinazione della merce e prodotta all’autorità doganale al fine della liquidazione dei diritti doganali dovuti.

Le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione vanno annotate nel registri degli acquisti; occorre registrare la specie e gli estremi di ogni bolletta nonché l’ufficio doganale presso il quale è stata emessa (C.M. 874/33650, del 19/12/1972), l’ammontare imponibile, l’imposta, e invece della indicazione del fornitore, la denominazione della dogana ove sono state eseguite le operazioni, nonché il modello doganale.

L’articolo 67, comma 1, lettera a), del D.P.R. 633/1972 qualifica come importazioni soggette a Iva le operazioni di immissione in libera pratica.

Sono considerati in libera pratica in uno Stato membro i prodotti provenienti da Paesi terzi per i quali siano state adempiute in tale Stato le formalità di importazione e riscossi i dazi doganali.

In altri termini sono operazioni di immissione in libera pratica quelle operazioni con le quali viene attribuita la posizione doganale di merce comunitaria ad una merce non comunitaria e che implicano l’applicazione delle misure di politica commerciale (verifica delle licenze d’importazione, assenza di divieti, sussistenza e capienza di contingenti, ecc.), l’espletamento delle altre formalità previste per l’importazione di una merce (controlli sanitari, fitosanitari, ecc.) e l’applicazione dei dazi legalmente dovuti secondo la normativa comunitaria.

Pertanto, con la libera pratica i beni che, sono importati in un Paese Ue:

  • scontano i dazi doganali nonché le tasse equivalenti in quel Paese,
  • beneficiano della sospensione temporanea dell’Iva, la quale dovrà essere assolta solo nel Paese Ue di destinazione.

Anteriormente alle modifiche operate dalla L. 217/2011, le operazioni di immissione in libera pratica si consideravano in sospensione d’imposta se relative a beni con destinazione in altro Stato membro della Ue.

Con i novellati commi 2-bis e 2-ter dell’articolo 67 del D.P.R. 633/1972, la sospensione d’imposta è confermata, ma è stato espressamente previsto che deve ricorrere una duplice condizione, essendo richiesto:

  • sotto il profilo oggettivo, che i beni siano trasferiti in altro Stato membro, anche eventualmente dopo l’esecuzione delle manipolazioni usuali, purché previamente autorizzate dall’autorità doganale;
  • sotto il profilo soggettivo, l’operatore nazionale, al momento dell’immissione in libera pratica, fornisca il proprio numero di partita Iva, il numero di identificazione del cessionario comunitario, nonché – su richiesta dell’autorità doganale – idonea documentazione che provi l’effettivo trasferimento dei beni in altro Stato membro.

Peraltro, dal confronto con le corrispondenti disposizioni contenute nell’articolo 143 della Direttiva 2006/112/CE, si desume che la sospensione d’imposta è applicabile non solo quando i beni importati siano inviati nello Stato membro di destinazione in esecuzione di una cessione intracomunitaria “in senso stretto”, ma anche in dipendenza di un trasferimento per esigenze dell’impresa, ex articolo 41, comma 2, lettera c), del D.L. 331/1993. Da questo punto di vista, anche se il comma 2-ter dell’articolo 67 del D.P.R. 633/1972, nell’individuare il set minimo di informazioni da fornire all’autorità doganale, richiama il numero di identificazione del cessionario comunitario, è da ritenere – in linea con l’articolo 143, par. 2, della Direttiva 2006/112/CE – che l’importatore italiano sia tenuto a comunicare il numero di identificazione che gli è stato attribuito nello Stato membro di destinazione dei beni oggetto di trasferimento a “se stesso”.

Un’ulteriore differenza è data dal riferimento alle manipolazioni usuali contenuto nella norma interna (comma 2-bis dell’articolo 67 del D.P.R. 633/1972), ma non in quella comunitaria, verosimilmente perché tali prestazioni non incidono sulla natura merceologica dei beni, che restano “tal quali” (R.M. 555048/1993) e, quindi, sono riconducibili alla medesima voce doganale (Cassazione, sentenza 16114/2007).

Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

FISCOPRATICO