Imposta di bollo
di EVOLUTIONL’imposta di bollo è un’imposta pagata dal soggetto che genera l’atto, o da colui che lo utilizza, fin dall’origine o nel momento in cui viene utilizzato (in caso d’uso), con versamento postale o in modo virtuale.
Il presupposto impositivo è costituito dalla formazione per iscritto di determinati atti, documenti e registri indicati nella Tariffa parte I del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, se formati nel territorio dello Stato; tali documenti devono essere assoggettati ad imposta all’atto dell’emissione, prima di qualsiasi scritturazione, in caso d’uso per i documenti e i registri indicati nella parte II della Tariffa.
L’obbligo al versamento dell’imposta di bollo, in base all’articolo 22, D.P.R. 642/1972, è riconosciuto verso tutti coloro che partecipano alla formazione dell’atto, documento o registro oggetto dell’imposta o comunque lo hanno utilizzato, ricevuto o accettato.
L’importo da pagare per assolvere l’imposta di bollo dipende dalla tipologia di atto, documento o registro da certificare e sarà determinato in:
- misura fissa, prescindendo dal valore indicato nel documento, ad esempio per gli estratti conto, documenti di carattere commerciale, atti rogati o autenticati dai notai o pubblici ufficiali;
- misura proporzionale, per cambiali, comunicazioni periodiche alla clientela, libri contabili che può variare:
- in misura percentuale sull’importo indicato nell’atto;
- per foglio con cui l’importo dell’imposta aumenta all’aumentare del numero dei fogli utilizzati (ciascun foglio è considerato composto da 4 pagine);
- per copia con cui l’imposta dovuta varia in funzione delle copie, totali o parziali, dei documenti per cui si richiede l’attestazione della conformità all’originale;
- per tabulati meccanici con cui l’imposta dovuta sarà determinata dalle linee effettivamente utilizzate (la maggiore imposta scatta ogni 100 linee o frazioni).
Nel caso di imposta proporzionale gli importi saranno arrotondati all’unità di euro.
Il pagamento dell’imposta di bollo, in base all’articolo 1, comma 80, L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2017) può avvenire:
- mediante pagamento a intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate;
- in modo virtuale, con il pagamento direttamente presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate o tramite banca o posta.
In caso di omesso o insufficiente pagamento dell’imposta di bollo e per l’omessa o infedele dichiarazione di conguaglio viene prevista:
- una sanzione amministrativa dal 100% al 500% dell’imposta o della maggiore imposta, chi non corrisponde, in tutto o in parte l’imposta di bollo dovuta sin dall’origine;
- una sanzione amministrativa da 2 a 10 volte l’imposta, con un minimo di € 103,29 (salvo quanto previsto dall’articolo 32, comma 2, L. 227/1977), in caso di violazioni relative alle cambiali;
- una sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’imposta dovuta in caso di omessa o infedele dichiarazione di conguaglio prevista dall’articolo 15, D.P.R. 642/1972.
Se la dichiarazione di conguaglio è presentata con un ritardo non superiore a 30 giorni si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% dell’imposta dovuta.
Ai sensi dell’articolo 37, D.P.R. n. 642/1972, l’Amministrazione Finanziaria potrà procedere all’accertamento dell’imposta di bollo entro 3 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
La decorrenza di tale periodo, però, non sana la violazione del pagamento del tributo che dovrà comunque essere assolto affinché il documento possa essere utilizzato.
Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti: |