Imposta di bollo con versamento cumulativo sotto 250 euro
di Fabio GarriniIl Decreto Liquidità è anche occasione per un restyling dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche: l’articolo 26 D.L. 23/2020 ha infatti introdotto la possibilità di spostare alla successiva scadenza trimestrale i versamenti che non superano l’importo di 250 euro. Questo vale per i primi due trimestri, mentre l’imposta relativa al terzo ed al quarto trimestre è dovuta alle scadenze ordinarie.
L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche
L’imposta di bollo è dovuta sulle fatture che recano corrispettivi non soggetti da Iva, quando il relativo ammontare supera l’importo di 77,47 euro; tra queste si ricordano in particolare (ma ovviamente non sono le uniche ipotesi) le operazioni esenti ai sensi dell’articolo 10 D.P.R. 633/1972, ovvero le operazioni non imponibili ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972, emesse a seguito della ricezione di lettera d’intento da parte del cliente.
In merito alle operazioni interessate non si registrano novità recenti, mentre in relazione alle modalità di assolvimento dell’imposta negli ultimi anni vi sono stati diversi interventi, l’ultimo del quale avvenuto ad opera del D.L. 23/2020.
Dal 2019, il bollo sulle fatture elettroniche viene assolto con le modalità stabilite dal D.M. 28.12.2018: il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare deve essere effettuato entro il giorno 20 del mese successivo a ogni trimestre (quindi, ad esempio, per il primo trimestre, il versamento deve essere effettuato entro il 20 aprile).
L’ammontare del tributo viene determinato dall’Agenzia delle entrate sulla base dei dati contenuti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il SdI; tale importo viene evidenziato con indicazione nell’area riservata del portale “fatture e corrispettivi” e il contribuente può assolverlo con addebito diretto in conto ovvero tramite F24.
Nel corso del 2019, con l’intento (mal riuscito) di semplificare la gestione di tale tributo, il Legislatore è intervenuto ben due vote, prima attraverso l’articolo 12 novies D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019 (Decreto Crescita), successivamente modificato ad opera dell’articolo 17 D.L. 124/2019 convertito nella L. 157/2019.
I punti centrali di questo doppio intervento sono due:
- l’Agenzia delle entrate, già in fase di ricezione delle fatture elettroniche, verificherà con procedure automatizzate la corretta annotazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, avendo riguardo alla natura e all’importo delle operazioni indicate nelle fatture stesse
- nel caso in cui gli importi dovuti non superino il limite annuo di 1.000 euro, l’obbligo di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche si sarebbe dovuta assolvere tramite due versamenti semestrali, da effettuare rispettivamente entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno.
Quest’ultima previsione, contenuta nell’articolo 17, comma 1-bis, D.L. 124/2019, ha destato non poche perplessità circa le concrete modalità di applicazione.
L’articolo 26 D.L. 23/2020 sostituisce il citato comma 1-bis come segue:
“Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, il pagamento dell’imposta di bollo può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:
- per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia inferiore a 250 euro;
- per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell’anno sia inferiore complessivamente a 250 euro”.
Viene quindi introdotta una modalità di versamento alternativa all’ordinaria: il versamento del primo trimestre, se di importo inferiore a 250 euro, viene spostato alla scadenza prevista per il secondo (20 luglio); inoltre, se cumulativamente il tributo dovuto per il primo e secondo rimane al di sotto tale soglia, tale versamento può ulteriormente essere differito alla scadenza del terzo trimestre (20 ottobre).
Come confermato anche dalla relazione accompagnatoria al decreto, per il terzo e quarto trimestre non sono previsti differimenti, quindi la relativa imposta di bollo dovuta deve essere corrisposta alle scadenze ordinarie, rispettivamente 20 ottobre e 20 gennaio.