Imposta di bollo: cosa scade il 30 aprile?
di Clara PolletSimone DimitriLa fattura elettronica porta con sé l’assolvimento dell’imposta di bollo con scadenze trimestrali (entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre), utilizzando il codice tributo specifico del trimestre di riferimento (2521, 2522, 2523 e 2524 come da risoluzione 42/E/2019).
Nel caso in cui il contribuente si sia avvalso nel 2018 dell’autorizzazione al pagamento del “bollo virtuale” con conguaglio a inizio 2019, dovrà considerare la necessità di chiedere la revoca di tale autorizzazione per non versare gli acconti calcolati sul dato storico ante introduzione della fatturazione elettronica.
A tal proposito l’Agenzia delle entrate, rispondendo nell’area Fatture e corrispettivi, ad un quesito a proposito della scelta tra assolvimento ai sensi dell’articolo 6 D.M. 17.06.2014 e assolvimento in modalità virtuale ai sensi dell’articolo 15 D.P.R. 642/1972, ricorda che “l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche si assolve esclusivamente con la modalità disciplinata dall’articolo 6 del DM 17 giugno 2014. Al riguardo, a seguito della modifica apportata dal DM 28 dicembre 2018, si evidenzia che: il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare va effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre di riferimento. L’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione, già alla fine del primo trimestre 2019 all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi“, un servizio per verificare l’ammontare complessivo dell’imposta di bollo dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio. I soggetti autorizzati al pagamento del bollo virtuale ai sensi dell’articolo 15 del D.P.R. n. 642/1972, che emettono esclusivamente fatture elettroniche, possono rinunziare all’autorizzazione nelle modalità previste dall’articolo 15, comma 10, del citato D.P.R. 642/1972”.
Pertanto, i contribuenti che avevano richiesto e ottenuto l’autorizzazione all’imposta di bollo virtuale, possono usare lo stesso modello utilizzato per la dichiarazione a consuntivo dei documenti emessi nell’anno precedente (presentata a gennaio), per trasmettere la dichiarazione nel caso di rinunzia all’autorizzazione.
Tra i “Dati generali” presenti nel frontespizio del modello troviamo il “Tipo dichiarazione” dove occorre indicare:
- il codice 1 se si tratta di una “dichiarazione consuntiva” con la quale devono essere indicati il numero degli atti e documenti emessi nell’anno precedente (ad esempio nel 2018). Tale dichiarazione doveva essere presentata entro il mese di gennaio 2019;
- il codice 2 “dichiarazione a seguito di rinunzia” se si intende rinunziare all’autorizzazione. Nell’indicare il codice 2 l’interessato esprime la volontà di rinunciare all’autorizzazione in luogo dell’apposita comunicazione scritta all’ufficio territoriale competente. In tal caso, nel presente modello occorre riportare il numero degli atti e documenti emessi dal 1° gennaio all’ultimo giorno in cui è operativa l’autorizzazione. Ad esempio, se il giorno da cui ha effetto la rinunzia è il 12 gennaio 2019, il contribuente deve aver presentato due dichiarazioni:
- una dichiarazione consuntiva (codice 1) relativa all’anno d’imposta 2018;
- una dichiarazione a seguito di rinunzia (codice 2) relativa agli atti e documenti emessi dal 1° gennaio all’11 gennaio 2019.
Passata la scadenza del 23 aprile 2019, relativa al versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2019, occorre ancora verificare l’eventuale imposta di bollo da versare entro il 30 aprile 2019 relativamente ai libri, documenti e registri contabili tenuti con sistemi informatici.
Il documento informatico è quel documento che consente la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, garantendone l’immodificabilità nel tempo, il cui contenuto risulti non alterabile durante le fasi di accesso e di conservazione.
L’articolo 6 D.M. 17.06.2014 “Modalità di assolvimento dell’imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari”, nella nuova versione in vigore dal 1° gennaio 2019, prevede ancora che l’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti sia corrisposta mediante versamento in un’unica soluzione, con F24 entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio se relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l’anno. Ricordiamo che l’imposta sui libri e sui registri di cui all’articolo 16 della tariffa allegata al D.P.R. 642/1972, tenuti in modalità informatica, è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse ed è pari a 16 euro (oppure 32 euro se relativa a soggetti diversi da quelli che assolvono in modo forfettario la tassa di concessione governativa entro il 16 marzo).
Entro il 30 aprile, infatti, scade il termine per il versamento dell’imposta di bollo relativa ai documenti informatici diversi dalle fatture elettroniche, nonché alle fatture elettroniche emesse fino al 31 dicembre 2018.
Occorre utilizzare i codici tributo istituiti con le risoluzioni 106/E/2014 e 32/E/2015 e confermati con la risoluzione 42/E/2019, vale a dire:
- “2501” denominato “Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – articolo 6 decreto 17 giugno 2014”;
- “2502” denominato “Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – articolo 6 decreto 17 giugno 2014 – SANZIONI”;
- “2503” denominato “Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – articolo 6 decreto 17 giugno 2014 – INTERESSI”.
Ricordiamo, infine, che qualora il contribuente nel periodo d’imposta 2018, abbia conservato in modalità elettronica almeno un documento rilevante ai fini tributari, dovrà compilare l’apposito rigo del Modello Redditi 2019, presente nel quadro RS, con il codice 1 (RS140 per i Redditi PF, RS104 per i Redditi SC e RS40 per i Redditi SC).