19 Febbraio 2021

Imposta di registro dovuta anche se l’esecutorietà del decreto ingiuntivo è sospesa

di Angelo Ginex
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La scheda di FISCOPRATICO

In tema di imposta di registro sugli atti dell’autorità giudiziaria, il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo è assoggettato ad imposta anche se, in pendenza del giudizio di opposizione, l’esecutorietà dello stesso venga sospesa; ciò perché solo l’intervento di una decisione definitiva che, all’esito del giudizio di opposizione, revochi o annulli o dichiari la nullità del decreto ingiuntivo opposto esclude la debenza del tributo ex articolo 37 D.P.R. 131/1986.

È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 4327, depositata ieri 18 febbraio 2021, in conformità all’orientamento di legittimità secondo cui soltanto una sentenza passata in giudicato può porre nel nulla l’imposizione (cfr., Cassazione, sentenza n. 11663 del 17.09.2001).

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