28 Giugno 2019

Imposta di registro e responsabilità solidale del notaio

di Luigi Ferrajoli
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In base al combinato disposto degli articoli 42 e 57 del D.P.R. 131/1986 e dell’articolo 3-ter D.Lgs. 463/1997, anche in caso di registrazione con procedura telematica, il notaio risponde in via solidale con i contraenti unicamente per l’imposta che abbia natura principale; a tal fine, si considera principale solo l’imposta risultante dal controllo della autoliquidazione ovvero da elementi desumibili dall’atto con immediatezza e senza necessità di accertamenti fattuali o extratestuali, né di valutazioni giuridico-interpretative.

La Corte di Cassazione ha pronunciato questo principio di diritto con la sentenza n. 15450 del 07.06.2019 che ha deciso una vicenda in cui un notaio aveva impugnato avanti alla Corte di Cassazione una sentenza della CTR della Lombardia che aveva confermato l’avviso di liquidazione relativo dell’imposta ipotecaria e di registro in misura proporzionale, su un atto costitutivo di trust da lui rogato e registrato telematicamente con versamento dell’imposta in misura fissa.

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