1 Settembre 2020

Imposta di registro: rilevano solo gli effetti giuridici dell’atto

di Fabio Landuzzi
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La Corte Costituzionale nella sentenza n. 158 del 21.07.2020 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 20 D.P.R. 131/1986 (il “Tur”), come modificato dalla L. 205/2017, e precisamente laddove tale norma prescrive che, ai fini della liquidazione dell’imposta di registro, l’interpretazione dell’atto portato alla registrazione debba essere esclusivamente riferita al contenuto dell’atto stesso ed ai suoi effetti giuridici, senza possibilità di ricorrere ad elementi esterni extratestuali come pure ad atti ad esso collegati, a sola esclusione di quanto disposto dalle specifiche norme dello stesso Tur.

Nella circolare n. 18/2020, Assonime dedica uno specifico approfondimento a questa importante decisione della Corte Costituzionale che, come ci si augura, dovrebbe finalmente porre fine alle vicissitudini che hanno sinora riguardato l’applicazione dell’articolo 20 Tur nella liquidazione dell’imposta di registro dovuta per gli atti portati a registrazione.

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