23 Giugno 2018

Imposta di successione

di EVOLUTION
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La successione è quell’istituto giuridico, disciplinato dagli articoli da 456 a 809 codice civile, che comporta il trasferimento mortis causa dei beni e delle proprietà del defunto agli eredi.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Imposte indirette”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo analizza gli aspetti principali relativi alla successione e all’applicazione dell’imposta di successione.

L’articolo 456 codice civile dispone che “la successione si apre al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto”, potendo assumere la forma di:

  • successione legittima: nel caso in cui non vi è testamento, il trasferimento dei beni/diritti del de cuius è distribuita tra gli eredi, quali coniuge (o parte unita civilmente), discendenti, ascendenti, collaterali, altri parenti, allo Stato, aventi diritto secondo le regole previste dalla normativa vigente e non per testamento;
  • successione testamentaria: nel caso in cui il defunto ha predisposto, nel pieno delle proprie facoltà, un atto volontario (appunto testamento), in merito alla destinazione dei propri averi in caso di morte. Tale atto può assumere diverse connotazioni:
  1. oleografo, che viene scritto, datato e sottoscritto senza particolari formalità dal testatore, non vi è obbligo di deposito presso un notaio, anche se sarebbe opportuno al fine di conservarlo e pubblicarlo nel caso di morte del testatore;
  2. pubblico, è quella forma di testamento ricevuto da un notaio in presenza di due testimoni in cui il testatore dichiara le proprie volontà ed il notaio le traduce per iscritto utilizzando i termini giuridici opportuni al fine di rappresentare le disposizioni impartite dal testatore. Esso riporta, oltre alle volontà, la data, il luogo, l’ora la sottoscrizione del testatore, dei testimoni e del notaio;
  3. segreto, è un testamento scritto dal testatore, o da chi per lui, sottoscritto e consegnato al notaio in presenza dei testimoni, generalmente in un plico chiuso;
  4. speciale, è una particolare forma di testamento cui è possibile accedere in casi particolari, cioè quando il testatore è impossibilitato ad utilizzare le forme ordinarie (ad esempio si trova in luoghi in cui domina una malattia contagiosa, vi è una calamità pubblica o è infortunato) e lo consegna ad un notaio, sindaco, giudice di pace del luogo in cui si trova alla presenza di due testimoni di età non inferiore a 16 anni. Decorsi 3 mesi dalla cessazione della causa che ha impedito l’utilizzo delle forme ordinarie il testamento perderà efficacia.

Il testamento può essere redatto da chiunque ne abbia interesse, ad eccezione di:

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