Imposta di successione
di EVOLUTIONL’articolo 456 codice civile dispone che “la successione si apre al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto”, potendo assumere la forma di:
- successione legittima: nel caso in cui non vi è testamento, il trasferimento dei beni/diritti del de cuius è distribuita tra gli eredi, quali coniuge (o parte unita civilmente), discendenti, ascendenti, collaterali, altri parenti, allo Stato, aventi diritto secondo le regole previste dalla normativa vigente e non per testamento;
- successione testamentaria: nel caso in cui il defunto ha predisposto, nel pieno delle proprie facoltà, un atto volontario (appunto testamento), in merito alla destinazione dei propri averi in caso di morte. Tale atto può assumere diverse connotazioni:
- oleografo, che viene scritto, datato e sottoscritto senza particolari formalità dal testatore, non vi è obbligo di deposito presso un notaio, anche se sarebbe opportuno al fine di conservarlo e pubblicarlo nel caso di morte del testatore;
- pubblico, è quella forma di testamento ricevuto da un notaio in presenza di due testimoni in cui il testatore dichiara le proprie volontà ed il notaio le traduce per iscritto utilizzando i termini giuridici opportuni al fine di rappresentare le disposizioni impartite dal testatore. Esso riporta, oltre alle volontà, la data, il luogo, l’ora la sottoscrizione del testatore, dei testimoni e del notaio;
- segreto, è un testamento scritto dal testatore, o da chi per lui, sottoscritto e consegnato al notaio in presenza dei testimoni, generalmente in un plico chiuso;
- speciale, è una particolare forma di testamento cui è possibile accedere in casi particolari, cioè quando il testatore è impossibilitato ad utilizzare le forme ordinarie (ad esempio si trova in luoghi in cui domina una malattia contagiosa, vi è una calamità pubblica o è infortunato) e lo consegna ad un notaio, sindaco, giudice di pace del luogo in cui si trova alla presenza di due testimoni di età non inferiore a 16 anni. Decorsi 3 mesi dalla cessazione della causa che ha impedito l’utilizzo delle forme ordinarie il testamento perderà efficacia.
Il testamento può essere redatto da chiunque ne abbia interesse, ad eccezione di:
- minori;
- interdetti per infermità mentale;
- incapaci di intendere e di volere.
In ogni caso il testatore non ha piena disponibilità dei propri beni/diritti in sede di testamento in quanto la normativa vigente in Italia prevede una riserva al fine di tutelare il diritto alla successione di alcune tipologie di soggetti, cioè:
- il coniuge;
- i figli (seppur adottivi);
- gli ascendenti.
Ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 462 codice civile possono essere erediti tutti soggetti collegati o collegabili al defunto, vale a dire:
- coniuge (o parte unitiva civilmente);
- parente in linea retta;
- fratello o sorella;
- altro parente fino al 4° grado;
- affine in linea retta;
- affine in linea collaterale fino al 3° grado;
- portatore di handicap ai sensi della L. 104/92;
- altri soggetti (tra cui possono rientrarvi non solo le persone fisiche ma anche società, associazioni, fondazioni),
che abbiano la capacità di succedere anche se incapaci.
La successione determina il pagamento dell’imposta di successione, di cui al D.Lgs. 346/1990 e D.l. 262/2006, la quale prevede oltre a delle franchigie dei casi di esonero come ad esempio:
- il trasferimento di aziende o rami di aziende ai figli/coniuge/altri discendenti solo se l’erede si impegna a proseguire l’attività per almeno 5 anni dal trasferimento;
- i titoli di Stato;
- i veicoli iscritti al PRA.
Infine, in base alla tipologia di bene trasferito, gli eredi potranno essere chiamati al versamento di ulteriori imposte come:
- l’imposta ipotecaria e catastale;
- la tassa ipotecaria
- i tributi speciali;
- l’imposta di bollo.
L’eredità non è automaticamente trasferita in capo agli eredi ma è necessaria un’accettazione da parte degli stessi. I quali, allo stesso modo hanno il diritto anche di rifiutarla.
In merito all’accettazione è necessario specificare che la stessa può essere:
- espressa: tramite atto pubblico davanti ad un notaio, o Cancelliere del Tribunale competente, o scritture privata;
- tacita: tramite l’esecuzione di azioni che presuppone la volontà di accettare (esempio cessione di beni/diritti facenti parte dell’asse ereditario).
e si prescrive in 10 anni dall’apertura della successione, salvo il caso in cui l’erede è in possesso dei beni, in tale caso avrà 3 mesi di tempo per accettare/rinunciare decorsi inutilmente i quali diventerà erede a tutti gli effetti.
In ogni caso non è possibile accettare l’eredità con delle condizioni o con un termine.
Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti: |