Imposta di registro: cessione di quote non riqualificabile
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365Il contribuente può legittimamente scegliere a quale schema negoziale tipico far riferimento, e applicare, conseguentemente, la prevista disciplina in tema di imposta di registro, anche se l’atto, da un punto di vista economico, ha i medesimi effetti di un altro contratto tipico.
Dall’altra parte, l’Amministrazione non può riqualificare lo schema negoziale, limitandosi a valorizzare un collegamento funzionale tra gli atti tale da comportare un diverso effetto giuridico finale delle operazioni compiute.
È questo quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2054 del 27.01.2017.
Il caso
Nell’ottobre 2005 venivano costituite due società, in ognuna delle quali una S.p.A. conferiva un ramo d’azienda.
Successivamente, la società conferente cedeva a soggetti terzi la sue quote nelle due neocostituite società.
L’Agenzia delle Entrate, sostenendo che gli atti negoziali erano stati posti in essere al solo scopo di cedere i due rami d’azienda, riqualificava e liquidava una maggiore imposta di registro.
Considerato che gli atti di conferimento di azienda e di cessione di quote scontano l’imposta di registro in misura fissa, al contrario della cessione di azienda, per la quale è invece prevista l’imposta di registro in misura proporzionale, veniva quindi liquidata una maggiore imposta pari ad euro 274.089,00 e 292.932,62 euro, oltre interessi.
In altre parole, l’Amministrazione finanziaria aveva ricondotto ad unità una pluralità di atti (conferimento d’azienda e successiva cessione di quote) tassandone l’effetto finale (cessione di ramo d’azienda), ai sensi dell’articolo 20 D.P.R. 131/1986.
Si costituivano le società, sostenendo che l’articolo 20 D.P.R. 131/1986, secondo unanime giurisprudenza e dottrina, consente esclusivamente di applicare l’imposta di registro in relazione allo schema giuridico che l’atto è idoneo a produrre, indipendentemente dalla denominazione indicata dalle parti.
Trascende invece dall’ambito di applicazione del citato articolo 20 la possibilità di tassare l’atto ai fini dell’imposta di registro travalicando lo schema negoziale nel quale risulta inquadrabile, individuando un diverso “effetto economico”.
È quindi preclusa all’Amministrazione la possibilità di richiamare un “effetto giuridico unitario” dell’operazione.
La pronuncia
La Corte di Cassazione si sofferma preliminarmente sulla portata giuridica dell’articolo 20 D.P.R. 131/1986, chiarendo che esso impone di “privilegiare l’intrinseca natura e gli effetti giuridici” degli atti, rispetto al titolo e alla forma apparente degli stessi.
Tuttavia la Suprema Corte esclude, nel caso di specie, l’applicazione del richiamato articolo, sostenendo che, se da un lato l’Amministrazione non è tenuta ad accogliere acriticamente la “forma apparente” di un atto, dall’altro la stessa non può “travalicare lo schema negoziale tipico nel quale l’atto risulta inquadrabile”.
È da escludere quindi che l’Agenzia delle Entrate possa riliquidare l’imposta di registro richiamando un presunto diverso effetto economico dell’atto, accomunando negozi tipici diversi per gli effetti giuridici che si intendono realizzare.
L’analisi
Si ritiene opportuno precisare che, con la pronuncia in commento, la Corte di Cassazione non esclude, automaticamente, qualsiasi forma di elusione conseguente alla “manipolazione” degli schemi contrattuali classici, riconoscendo, ex se, la veste giuridica di qualsiasi operazione.
Valorizza, invece, la facoltà in capo al contribuente di scegliere legittimamente un tipo negoziale in luogo di un altro, impedendo all’Amministrazione finanziaria di “costruire” una nuova fattispecie imponibile, diversa quella giuridicamente esistente tra le parti, fondandola esclusivamente sul presunto medesimo effetto economico.
La pronuncia appare poi essere particolarmente rilevante, soprattutto se si considera che, nell’ambito della disciplina sull’abuso del diritto, è l’Amministrazione finanziaria a dover provare il disegno elusivo: quest’ultima, quindi, non potrà limitarsi ad invocare un collegamento funzionale tra i diversi atti, accomunando strumenti giuridici che, pur conducendo ad un medesimo risultato dal punto di vista economico, sono comunque intrinsecamente diversi.
Lo studio del notariato
La pronuncia aderisce alle conclusioni dello Studio n. 170-2011/T del Consiglio Nazionale del Notariato con il quale ci si era già soffermati sulla riqualificabilità, come cessione di azienda, della cessione dell’intero capitale di una S.r.l..
Lo Studio in commento, oltre ad escludere la configurabilità dell’abuso del diritto, sostiene altresì che la riqualificazione della cessione di quote non può trovare il suo fondamento nemmeno nell’articolo 20 D.P.R. 131/1986.
Viene infatti dimostrato che, se da un punto di vista economico, il risultato è il medesimo (in quanto, in entrambi i casi, si monetizza il complesso dei beni aziendali), dal punto di vista giuridico gli effetti sono completamente diversi.
Si richiamano, pertanto, a titolo di mero esempio, i differenti regimi in tema di iscrizione in bilancio e determinazione delle plus/minusvalenze, nonché le diverse norme applicabili in materia di concorrenza e di responsabilità derivanti dalla passata gestione aziendale.
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