L’imposta sostitutiva sulla assegnazione/cessione agevolata ai soci
di Viviana GrippoIl prossimo 30 novembre scade il termine di versamento della prima rata dell’imposta sostitutiva relativa alla assegnazione agevolata dei beni ai soci.
Come sappiamo, infatti, l’articolo 1, commi da 115 a 120, della L. 208/2015, ha introdotto un regime fiscale di favore per consentire l’assegnazione e la cessione agevolata ai soci di alcuni beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, nonché per la trasformazione in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni stessi.
Con la risoluzione AdE 73/E/2016 sono stati istituiti i codici per i versamenti da parte dei soggetti che intendono accedere ai suddetti regimi agevolati. Il documento di prassi segue la circolare 26/E/2016, con cui l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le modalità per usufruire della nuova disciplina di favore.
L’imposta sostitutiva è dovuta sulle plusvalenze derivanti dalla cessione o assegnazione di beni ai soci nella misura dell’8% per le sole società operative e del 10,5% per le non operative. Nel caso di assegnazione con annullamento di riserve in sospensione di imposta l’aliquota è del 13%.
Il versamento deve avvenire in due tranches: il 60% entro il 30 novembre 2016 e il restante 40% entro il 16 giugno 2017.
In particolare, secondo il comunicato del 13 settembre 2016, il versamento dell’imposta va effettuato tramite modello F24 utilizzando i seguenti tre codici:
- “1836” denominato “Imposta sostitutiva per l’assegnazione, cessione dei beni ai soci o società trasformate – articolo 1, comma 116, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”;
- “1837” denominato “Imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci o società trasformate – articolo 1, comma 116, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”;
- “1127”, denominato “Imposta sostitutiva per l’estromissione dei beni immobili strumentali dall’impresa individuale – articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”.
Ripercorriamo con un esempio le rilevazioni contabili da rilevare in contabilità, in caso di assegnazione e, poi, di cessione.
Esempio 1. Assegnazione agevolata di un immobile.
Costo immobilizzazione in bilancio | 100.000 |
Valore normale | 150.000 |
Valore catastale | 110.000 |
Costo fiscalmente riconosciuto | 100.000 |
Valore riconosciuto al bene assegnato | 60.000 |
Utili distribuiti | 60.000 |
Si richiede l’applicazione del valore castale in luogo di quello normale.
Le scritture contabili saranno:
Utili d’esercizio | a | Soci c/distribuzione utili | 60.000 |
Diversi | a | Diversi | 100.000 | |
Minusvalenza | 40.000 | |||
Soci c/distribuzione utili | 60.000 | |||
a | Immobile | 100.000 |
La minusvalenza è calcolata quale differenza tra valore di carico (100.000) e valore riconosciuto al bene ovvero 60.000.
Fiscalmente si realizza invece una plusvalenza quale differenza tra il valore catastale e il costo fiscale, quindi pari a 10.000 euro; su di essa sarà dovuta l’imposta sostitutiva da versare quale prima rata il prossimo 30 novembre:
Imposta sostitutiva ex L. … | a | Erario imposta sostitutiva ex L. … | 800 |
In data 30 novembre rileveremo il primo versamento:
Erario imposta sostitutiva ex L. … | a | Banca c/c | 480 |
Esempio 2. Cessione agevolata di un bene.
Costo immobilizzazione in bilancio | 10.000 |
Valore normale | 50.000 |
Prezzo di vendita | 30.000 |
L’operazione è soggetta ad Iva.
Le scritture contabili saranno:
Socio … | a | Diversi | 36.600 | |
a | Merci c/vendita | 30.000 | ||
a | Erario c/Iva | 6.600 |
Anche in questo caso vi sarà differenza tra approccio civilistico e fiscale, pur realizzandosi sempre una plusvalenza; infatti, civilisticamente essa sarà pari a 20.000, quale differenza tra il prezzo di vendita (30.000) e quello di acquisto (10.000), mentre fiscalmente sarà pari a 40.000, quale differenza tra valore normale (50.000) e costo fiscale di acquisto (10.000).
Sulla plusvalenza fiscale sarà dovuta l’imposta sostitutiva:
Imposta sostitutiva ex L. … | a | Erario imposta sostitutiva ex L. … | 3.200 |
In data 30 novembre rileveremo il primo versamento:
Erario imposta sostitutiva ex L. … | a | Banca c/c | 1.920 |
9 Ottobre 2017 a 16:37
L’IMPOSTA SOSTITUTIVA VA DICHIARATA NEL MOD.700?
SE SI IN QUALE QUADRO?