31 Ottobre 2018

Imposta di successione: ambito di applicazione e trasferimenti esclusi

di Sergio Pellegrino
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Dopo esserci soffermati in precedenti contributi sugli aspetti giuridici della successione, analizziamo quelle che sono le implicazioni di carattere fiscale, legate all’applicazione dell’imposta di successione e donazione.

Prima soppressa nel 2001 dal Governo Berlusconi, quindi reintrodotta nel 2006 dal Governo Prodi, l’imposta di successione e donazione, garantendo un gettito annuo “modesto”, quantificabile in 500 milioni di euro, è costantemente oggetto di illazioni circa un eventuale inasprimento, sollecitato sia in ambito comunitario che da parte del Fondo Monetario Internazionale.

La scelta operata dal legislatore nel 2006 è stata quella di tornare all’impianto normativo dell’imposta precedente all’intervento di soppressione, con la previsione però di alcune modifiche sostanziali circa le fattispecie impositive e le modalità di tassazione.

Andiamo a vedere quali sono le situazioni in cui l’imposta deve essere corrisposta e quali invece le fattispecie di esclusione, rinviando a successivi contributi l’analisi dei meccanismi di funzionamento dell’imposta.

L’imposta è dovuta dagli eredi e dai legatari per i beni e diritti loro devoluti, con una distinzione “territoriale” legata al luogo in cui il de cuius era residente al momento del decesso.

Nel caso in cui questi fosse residente in Italia, l’imposta deve essere corrisposta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all’estero.

Qualora invece il defunto risiedesse all’estero, l’imposizione riguarda esclusivamente i beni esistenti in Italia, rimanendo dunque “esclusi” quelli esteri.

La disposizione contempla inoltre alcune ipotesi di esclusione legate alle caratteristiche “soggettive” dell’avente causa.

Si tratta dei trasferimenti a favore di:

  • Stato, Regioni, Province e Comuni;
  • enti pubblici di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute che hanno come scopo esclusivo l’assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l’educazione, l’istruzione o altre finalità di pubblica utilità, nonché quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e delle fondazioni bancarie senza fini di lucro;
  • enti pubblici di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, diversi da quelli indicati al punto precedente predisposti per le stesse finalità (l’ente beneficiario deve dimostrare entro cinque anni dall’accettazione dell’eredità o dall’acquisto del legato di aver impiegato il patrimonio ricevuto per il conseguimento delle finalità indicata dal testatore);
  • movimenti e partiti politici.

Vi è inoltre l’esclusione da imposizione, prevista dall’articolo 3, comma 4 ter, D.Lgs. 346/1990 con l’obiettivo di favorire il passaggio generazionale, per i trasferimenti di aziende e partecipazioni societarie, anche (ma non solo) per causa di morte, a favore dei discendenti e del coniuge dell’imprenditore o del titolare di partecipazioni.

Un’ulteriore fattispecie di esenzione è stata recentemente introdotta dalla Legge di bilancio 2017 nell’ambito del Regime fiscale agevolativo per nuovi residenti.

Oltre alla tassazione forfettaria dei redditi esteri del neo-residente a livello di fiscalità diretta, il legislatore ha previsto anche che per le successioni aperte (e per le donazioni effettuate) nei periodi di validità dell’opzione per il regime fiscale agevolativo, l’imposta sia dovuta dai beneficiari limitatamente ai beni e diritti situati nel territorio dello Stato.

Alla luce del fatto che il regime di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero può essere esteso dal soggetto che esercita l’opzione anche ai familiari, così come individuati dall’articolo 433 cod. civ., anche per questi soggetti varrà l’esclusione dall’imposta sulle successioni e donazioni per i beni e diritti esistenti all’estero.

Ulteriore precisazione riguarda la possibilità di escludere dall’applicazione dell’imposta forfettaria sostitutiva i redditi prodotti in uno o più Stati esteri: nel caso in cui l’opzione venga esercitata, questa esplicherà effetti anche ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni e quindi i beni e diritti trasferiti esistenti in tali Stati dovranno concorrere in modo “ordinario” alla formazione della base imponibile dell’imposta sulle successioni e donazioni.

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