Il primo, di più immediato riferimento, è costituito dall’insieme delle norme fiscali sostanziali disciplinanti i redditi agrari e dominicali, articoli 32 e ss., Tuir, che conducono, in via naturale, alla determinazione su base forfettaria del reddito ritratto dagli imprenditori agricoli all’esito dell’attività svolta sui fondi; impiegandosi, allo scopo, le risultanze catastali quali parametri di quantificazione dei redditi stessi. Tale sistema normativo, tuttavia, per quanto sia quello di più ovvia percezione, non compendia in via esclusiva il tema della redditualità generale dei soggetti agricoli.
Questi ultimi, infatti, a dispetto della determinazione su base catastale dei loro redditi fondiari, restano sempre e comunque esposti all’applicazione del secondo e più ampio macrosistema di regole fiscali, applicabili alla generalità dei contribuenti: quelle dell’accertamento tributario, per cui gli uffici finanziari hanno sempre la possibilità di individuare, in capo ai soggetti da essi controllati – agricoli inclusi – elementi e indici di capacità patrimoniale anche di origine induttivo/presuntiva, o di origine sintetica, che legittimano la tassazione in via ordinaria dei maggiori redditi così ricostruiti e non coordinati con quelli dichiarati, quand’anche di natura agraria e forfettaria.
In materia, giovi la riflessione sulla pacifica possibilità, come riconosciuta dalla giurisprudenza di Cassazione, di esperire anche nei confronti dell’imprenditore agricolo e del coltivatore diretto le indagini bancarie di cui all’articolo 32, D.P.R. 600/1973, e all’articolo 51, D.P.R. 633/1972, non essendo le stesse limitate ai soli titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, ma risultando esse applicabili alla generalità dei contribuenti (cfr. Cassazione n. 29572/2018; Cassazione n. 34704/2019).
In questo quadro, per le recenti sentenze gemelle Cassazione n. 5529/2025, n. 5527/2025 e n. 5526/2025 del 2 marzo 2025, la presunzione legale della disponibilità di maggior reddito, come desumibile dalle risultanze dei conti correnti bancari – compresi quelli facenti capo a soggetti terzi ma collegati all’agricoltore, con conseguente riferibilità a quest’ultimo delle movimentazioni fiscalmente rilevanti (potendo l’Amministrazione finanziaria dimostrare l’effettiva disponibilità, in capo al soggetto controllato, di tali conti, anche presuntivamente, cfr. Cassazione n. 25663/2022, ovvero considerando sufficiente al riguardo l’esistenza di stretti legami familiari, cfr. Cassazione n. 428/2015) – opera nel senso che i prelevamenti e versamenti effettuati su tali conti si considerano elementi positivi di reddito anche per il soggetto agricolo; il quale sarà, allora, tenuto, come tutti gli altri contribuenti, a rendere dimostrazione, in forza di prova analitica e non meramente generica, che i proventi desumibili dalle movimentazioni bancarie contestate non possono essere oggetto di tassazione, ad esempio, perché riferiti a operazioni non imponibili, ovvero perché già considerati nelle dichiarazioni (cfr. Cassazione n. 13112/2020).
Non è, dunque, bastevole, per l’agricoltore, invocare semplicemente la propria natura per potersi avvantaggiare, in sede accertativa o contenziosa, a fronte della ricostruzione delle movimentazioni bancarie come effettuata dagli uffici finanziari, del più favorevole regime fiscale che gli è proprio. La giurisprudenza, Cassazione n. 2611/2015, impone inevitabilmente anche a tale soggetto, per quanto privo degli stringenti obblighi contabili paragonabili a quelli delle altre categorie imprenditoriali, di assolvere al preciso onere probatorio che la norma presuntiva dell’articolo 32, D.P.R. 600/1973, gli attribuisce, di rendere prova analitica sia dal punto di vista della qualificazione soggettiva dei rapporti sottostanti, sia della qualificazione oggettiva della causa degli accrediti, in merito alla provenienza e alla destinazione delle singole movimentazioni bancarie poste in essere; potendo solo in tale caso disattivarsi la presunzione legale relativa di cui alla norma sopra citata, d’imponibilità delle operazioni non giustificate (presunzione che, proprio perché “legale”, non è qualificata e, quindi, prescinde del tutto e a favore del Fisco dai profili valutativi di gravità, precisione e concordanza). In tema, la Cassazione ribadisce in maniera costante non solo che non compete all’Amministrazione finanziaria, bensì al contribuente, dimostrare che tutte le movimentazioni che risultano dai rapporti bancari rispecchiano operazioni riconducibili (in questo caso, all’attività agricola: cfr. Cassazione n. 21420/2012); ma anche che, nel contesto in esame, non si può neppure elidere il valore presuntivo dei prelevamenti bancari ai fini della ricostruzione dei maggiori imponibili.
Per la Suprema Corte, infatti, all’esito della sentenza n. 228/2014 della Corte Costituzionale, solo per i lavori autonomi non può applicarsi la presunzione per cui i prelievi ingiustificati dai conti correnti bancari sono produttivi di reddito; mentre tale presunzione è sempre e immediatamente riferibile, unitamente a quella afferente ai versamenti ingiustificati, ai titolari di reddito d’impresa, anche individuale, tra cui sono da annoverarsi pure gli imprenditori agricoli (vedasi, per i principi rilevanti e le implicazioni nell’ambito agricolo, le sentenze gemelle del 17 settembre 2024, Cassazione n. 25004/2024 e n. 24998/2024; nonché Cassazione n. 34704/2019).
Una conclusione, quest’ultima, che certo blinda a tutto tondo l’operatività della presunzione ex articolo 32, D.P.R. 600/1973; e tuttavia, se è pur vero che il giudice è chiamato a una verifica rigorosa dell’efficacia dimostrativa delle prove fornite dalla parte, riguardanti ogni singola movimentazione bancaria (Cassazione n. 10480/2018), nondimeno è da chiedersi se lo stesso giudice non debba anche valutare sulla scorta di quale elemento di prova, da esibirsi da parte dell’ufficio finanziario ai sensi dell’articolo 7, comma 5-bis, D.Lgs. 546/1992, la natura dei maggiori redditi derivanti da tali movimentazioni possa davvero essere ricondotta ad un’attività d’impresa “ulteriore” ed “effettiva” rispetto a quella agricola ufficiale.