Imprese editrici: il credito d’imposta per i servizi digitali
di Gennaro NapolitanoL’articolo 190 del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. 77/2020) ha previsto, per il 2020, il riconoscimento, a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione, che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato, di un credito d’imposta pari al 30% della spesa effettiva sostenuta nel 2019 per l’acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per information technology di gestione della connettività.
Il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione alle stesse voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea, salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità delle agevolazioni stesse.
Inoltre, il credito d’imposta in esame non è cumulabile con i contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici previsti dall’articolo 2, commi 1 e 2, L. 198/2016 e dal D.Lgs. 70/2017.
Con il D.P.C.M. 04.08.2020 (di seguito D.P.C.M.) sono state adottate le disposizioni applicative per la concessione del tax credit in relazione alle modalità, ai contenuti, alla documentazione richiesta e ai termini per la presentazione della domanda per l’accesso al beneficio.
Requisiti di ammissione al credito d’imposta
L’articolo 2 del D.P.C.M. stabilisce i requisiti che le imprese devono possedere per essere ammesse al beneficio:
- sede legale nello spazio economico europeo;
- residenza fiscale ai fini della tassabilità in Italia ovvero la presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici;
- attribuzione del codice di classificazione Ateco “58 ATTIVITA’ EDITORIALI” (13 – edizione di quotidiani; 58.14 – edizione di riviste e periodici);
- iscrizione al Registro degli Operatori della Comunicazione;
- impiego di almeno un dipendente a tempo indeterminato.
Parametri di calcolo del credito d’imposta
Ai sensi dell’articolo 3 del D.P.C.M., il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 30% della spesa effettiva sostenuta, nel 2019, per i seguenti servizi digitali:
- acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale;
- information technology di gestione della connettività.
Le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto dall’articolo 109 Tuir e la loro effettuazione deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.
Accesso al credito d’imposta
L’articolo 4 del D.P.C.M. prevede che per accedere al beneficio le imprese editrici di quotidiani e periodici devono presentare la relativa domanda, per via telematica, al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, tra il 20 ottobre e il 20 novembre 2020, utilizzando la procedura disponibile nell’area riservata del portale “impresainungiorno.gov.it”.
La domanda deve essere corredata da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti e le spese sostenute che concorrono a formare la base di calcolo del tax credit, nonché le informazioni relative agli aiuti de minimis ricevuti nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso.
Riconoscimento del credito d’imposta
Entro il 31 dicembre 2020 il Dipartimento per l’informazione e l’editoria provvede a formare l’elenco dei soggetti in possesso dei requisiti cui è riconosciuto il credito d’imposta, con indicazione dell’importo spettante a ciascuno. L’elenco è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento e contestualmente deve essere trasmesso all’Agenzia delle entrate ai fini dell’attività di monitoraggio e controllo della corretta fruizione del credito d’imposta. Qualora il totale dei crediti d’imposta richiesti risulti superiore alle risorse disponibili, si procede al riparto proporzionale tra tutti i soggetti aventi diritto (articolo 5 del D.P.C.M.).
Utilizzo del credito d’imposta
Ai sensi dell’articolo 6 del D.P.C.M., il tax credit:
- è utilizzabile unicamente in compensazione attraverso il modello F24 (che deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate), a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei beneficiari;
- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di concessione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo. I soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare indicano il credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre dell’anno di concessione del credito.
Cause di revoca e di recupero del credito
Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria, qualora, a seguito dei controlli effettuati, accerti l’insussistenza di uno o più dei requisiti previsti ovvero nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese, procede alla revoca del credito d’imposta o alla sua rideterminazione. Lo stesso Dipartimento procede al recupero del credito d’imposta indebitamente utilizzato (articolo 7 D.P.C.M.).