Imprese estere e manifestazioni a premio in Italia: obblighi Iva
di Marco PeiroloL’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 314 del 24.07.2019, ha chiarito che, per i promotori non residenti di manifestazioni a premio nel territorio italiano, i relativi obblighi Iva devono essere assolti previa nomina di un rappresentante fiscale o previa identificazione diretta.
Il caso sottoposto all’esame dell’Agenzia si riferisce ad una società spagnola che ha delegato una società italiana ad organizzare una manifestazione a premio che consente agli utenti interessati di effettuare acquisti on line accumulando punti da convertire in beni o servizi presso negozi situati in Italia.
La società italiana, delegata all’organizzazione della manifestazione, deve ottemperare agli adempimenti fiscali connessi al suo svolgimento, tra i quali la liquidazione delle imposte gravanti sui vincitori, che restano a carico del promotore ai sensi dell’articolo 30 D.P.R. 600/1973.
Infatti, l’articolo 5, comma 2, D.P.R. 430/2001 prevede che le manifestazioni a premio possano essere effettuate anche da imprese non residenti in Italia per il tramite di un rappresentante fiscale nel territorio dello Stato, nominato con le modalità e gli effetti di cui all’articolo 17 D.P.R. 633/1972.
Il dubbio sollevato dalla società italiana nasce dalle indicazioni contenute nella Faq n. 5, nella quale il Ministero dello Sviluppo Economico, dopo avere confermato che anche le imprese estere possono svolgere manifestazioni a premio in Italia, ha specificato che, per consentire a di espletare le attività di controllo istituzionale sul corretto andamento delle iniziative premiali, occorre distinguere le imprese aventi sede in altro Paese UE da quelle aventi sede in un Paese extra-UE.
Rispetto alle prime, è prevista l’applicazione della normativa del Paese UE in cui l’impresa ha sede, mentre l’Italia si limita a svolgere un’attività di vigilanza ai soli fini della tutela degli interessi dei consumatori, in linea con la disciplina in materia di commercio elettronico di cui al D.Lgs. 70/2003. Per le seconde, invece, è previsto l’obbligo di nominare un rappresentante fiscale in Italia.
L’incertezza interpretativa è se la società italiana, delegata dal promotore ad organizzare la manifestazione, debba avvalersi di un rappresentante fiscale o limitarsi alla non meglio precisata tutela degli interessi dei consumatori.
Nell’esaminare la questione, l’Agenzia ha osservato che, dalle disposizioni contenute nell’articolo 5, commi 2 e 3, D.P.R. 430/2001, si desume che, quando un soggetto non residente intende promuovere una manifestazione a premio in territorio italiano, deve nominare un rappresentante fiscale ivi residente, che risponderà in solido con lo stesso promotore per tutti gli adempimenti relativi alla manifestazione, anche di carattere extra-fiscale.
Pertanto, se la società spagnola decide di nominare la società italiana come proprio rappresentante fiscale, quest’ultimo è tenuto anche all’osservanza della disciplina Iva relativa alle manifestazioni a premio effettuate in Italia, ivi compresa la previsione che vieta la detrazione dell’imposta sull’acquisto dei beni da utilizzare come premi.
L’Agenzia ha ricordato che il riferimento al rappresentante fiscale non è esclusivo, nel senso che – in sua alternativa – è possibile ricorrere all’identificazione diretta, di cui all’articolo 35-ter D.P.R. 633/1972, attualmente ammessa per i soli soggetti con sede in altro Paese UE.
In tal caso, gli obblighi Iva devono essere ottemperati direttamente in Italia dalla società spagnola, mentre la società italiana, pur se delegata, non deve osservare alcun obbligo d’imposta per le manifestazioni a premio. La posizione Iva della società spagnola si limita, infatti, a rappresentare il promotore nell’adempimento degli obblighi extra-tributari previsti dal D.P.R. 430/2001 per l’organizzazione della manifestazione, quali l’obbligo di cauzione (articolo 7), le comunicazioni e i regolamenti (articolo 10), il materiale promozionale e i messaggi pubblicitari (articolo 11), nonché le altre comunicazioni al Prefetto e al Sindaco (articolo 14).
È in base alle considerazioni esposte che deve essere interpretata la Faq n. 5 del Ministero dello Sviluppo Economico, da intendere riferita – al fine di evitare qualsiasi contrasto con il citato articolo 5, comma 2, D.P.R. 430/2001 – agli adempimenti extra-tributari propri dell’organizzazione delle manifestazioni a premio.
In conclusione, la società spagnola, se intende promuovere operazioni a premio in Italia, deve assolvere i relativi adempimenti Iva nominando un rappresentante fiscale o identificandosi direttamente, mentre le procedure amministrative attinenti alle manifestazioni a premio sono quelle previste dalla normativa spagnola e, a questo riguardo, l’Italia si limiterà a svolgere un’attività di vigilanza ai soli fini della tutela degli interessi dei consumatori.