Impugnabile la comunicazione sulla definizione agevolata dei carichi
di Angelo GinexCom’è noto, l’articolo 6 D.L. 193/2016 ha introdotto la definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo che sono stati affidati dall’Ente impositore (Agenzia delle Entrate, INPS, ecc..) all’Agente della riscossione nel periodo compreso tra il 2000 e il 2016.
Entro il 15 giugno 2017 i contribuenti avrebbero dovuto ricevere dall’Agente della riscossione, ma – da quanto risulta – non è ancora avvenuto per tutte le posizioni, una comunicazione sull’esito della istanza di definizione agevolata ed eventualmente sulle somme da pagare per fruire dei benefici derivanti dalla rottamazione dei ruoli e degli accertamenti esecutivi, che si concretizzano nello stralcio di sanzioni amministrative e interessi di mora.
A tal proposito, occorre evidenziare che le suddette comunicazioni, non solo se neghino in tutto o in parte l’accesso alla definizione, ma – a mio avviso – anche se contengano errori nella liquidazione, sono atti impugnabili, così come peraltro confermato nella stessa comunicazione, dinanzi, a seconda dei casi, alla competente Commissione tributaria, al Tribunale del lavoro, ecc..
Con particolare riferimento alle modalità di impugnazione dell’atto, si rileva, ancorché ciò possa sembrare scontato, quanto segue: innanzitutto, l’articolo 6 D.L. 193/2016 non fornisce alcuna informazione sui termini di impugnazione.
Ne deriva che, a mio avviso, la comunicazione debba essere impugnata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla ricezione dell’atto, per le controversie appartenenti alla giurisdizione tributaria, mediante notifica del ricorso alla controparte (Ente impositore e/o Agente della riscossione), ovvero, in via prudenziale, nel diverso termine specificamente previsto per le controversie appartenenti alla giurisdizione ordinaria.
Nel caso di specie, poi, a differenza di quanto previsto per la definizione delle liti fiscali dall’articolo 11 D.L. 50/2017, non è presente alcuna forma di impugnazione c.d. “cumulativa” tra comunicazione e sentenza, prescindendo l’impugnazione della comunicazione dal fatto che penda un contenzioso sui crediti oggetto di rottamazione.
Ciò non toglie, tuttavia, che, in presenza dei presupposti di legge, è possibile chiedere la sospensione del processo sull’atto oggetto di rottamazione, in attesa che termini quello avente ad oggetto la comunicazione sull’esito della istanza di definizione agevolata.
Per quanto concerne il soggetto notificatario del ricorso, questo va individuato, a seconda dei casi, nell’Agente della riscossione, ove la comunicazione neghi la definizione agevolata ritenendo i carichi indicati “non definibili”, o nell’ente impositore, quando derivi, ad esempio, da una errata trasmissione dei codici di carico.
Con riferimento, infine, al contributo unificato atti giudiziari, si ritiene preferibile la tesi della indeterminatezza della lite rispetto a quella che vorrebbe fare riferimento al quantum oggetto della comunicazione, non attuabile alla luce di quanto disposto dagli articoli 12 D.Lgs. 546/1992, 13 e 14 D.P.R. 115/2002 in quanto atto che non vanta una maggiore imposta.