21 Gennaio 2025

Impugnabili le comunicazioni di annullamento delle opzioni di cessione e sconto

di Silvio Rivetti
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La scheda di FISCOPRATICO

Dopo la fisiologia, la patologia. L’articolo 122-bis, D.L. 34/2020, rubricato “Misure di contrasto alle frodi in materia di cessione dei crediti”, dispone che l’Agenzia delle entrate, nei 5 giorni dall’invio delle comunicazioni di opzione per la cessione del credito e lo sconto in fattura, ai sensi dell’articolo 121, D.L. 34/2020, può sospendere gli effetti delle predette comunicazioni, laddove presentino “profili di rischio” frode. Alla prima selezione, automatizzata e centralizzata, di tali posizioni di possibile “rischio”, deve seguire l’approfondimento istruttorio della documentazione rilevante, a cura dell’ufficio territorialmente competente, nei successivi 30 giorni, con conseguente annullamento delle opzioni mediante apposite comunicazioni di “scarto”, laddove i menzionati profili di “rischio” risultino confermati (e fermo restando, sia in caso di “sblocco”, sia in caso di “scarto” delle opzioni, l’esperibilità dei controlli sostanziali a carico dei contribuenti che hanno sostenuto le spese e dei soggetti coinvolti nelle opzioni de quibus).

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