Impugnazione al buio: la legittimazione passiva spetta all’ente impositore
di Angelo GinexIn tema di impugnazione al buio, la tardività o l’omessa notificazione della cartella non costituisce un vizio proprio di questa, con la conseguenza che la legittimazione passiva spetta all’ente impositore e non già, in via esclusiva, all’agente della riscossione. È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. n. 20735 del 01.08.2019.
La vicenda trae origine dall’impugnazione di un atto di iscrizione ipotecaria e delle cinque prodromiche cartelle, dei quali il contribuente deduceva la nullità per omessa notifica di queste ultime.
I giudici di prime cure rigettavano il ricorso, mentre la Commissione tributaria regionale della Lombardia, in accoglimento dell’appello proposto dal contribuente, rilevava che il ricorso doveva considerarsi tempestivo, giacché il termine a quo dell’impugnazione andava individuato nel giorno in cui l’agente della riscossione aveva prodotto le cartelle non notificate nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, e che non vi era prova dell’avvenuta notifica delle cartelle né della comunicazione degli atti prodromici.
Pertanto, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso in Cassazione, lamentando la nullità della sentenza per violazione degli articoli 19 e 21 D.Lgs. 546/1992, attesa l’intempestività del ricorso del contribuente, il cui termine a quo non avrebbe potuto coincidere con il giorno in cui questi aveva preso visione delle cartelle nel giudizio ex articolo 617 c.p.c., e, soprattutto, per violazione dell’articolo 10 D.Lgs. 546/1992 e dell’articolo 102 c.p.c., considerato il difetto di legittimazione passiva, in quanto la decisione in ordine alla nullità delle notifiche della cartelle sarebbe stata presa in assenza di contraddittorio con l’agente della riscossione.
Ebbene, la Corte di Cassazione, con riferimento alla contestata tardività del ricorso di primo grado, ha affermato tout court che è infondata la tesi erariale secondo la quale il contribuente avrebbe dovuto impugnare le cartelle entro 60 giorni dalla data di notificazione dell’atto di iscrizione ipotecaria.
Ciò, sulla base della considerazione per la quale deve ritenersi che il contribuente aveva piena conoscenza delle cartelle solo nel giorno in cui queste venivano prodotte dall’agente della riscossione nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, e non con l’atto di iscrizione ipotecaria, cui le cartelle stesse non erano state allegate, contenente solo un elenco sommario e schematico di precedenti atti notificati, risalenti ad oltre cinque anni addietro, dal quale non potevano ricavarsi neppure gli anni di riferimento dei singoli tributi e, dunque, non poteva individuarsi la pretesa tributaria.
Quanto, poi, all’asserito difetto di legittimazione passiva, la Suprema Corte, conformemente al granitico orientamento da essa espresso a Sezioni Unite sin dalla nota sentenza n. 16412/2007, ma non sempre condiviso dalle Corti di merito, ha affermato expressis verbis che: “La tardività o l’omessa notificazione della cartella non costituisce vizio proprio di questa, tale da legittimare in via esclusiva il concessionario a contraddire nel relativo giudizio. La legittimazione passiva spetta, pertanto, all’ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, al quale, se è fatto destinatario dell’impugnazione, incombe l’onere di chiamare in giudizio l’ente predetto, se non vuole rispondere all’esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario (Cass. n. 10477/2014; n. 9016/2016)”.
Più nel dettaglio, la mancata notificazione della cartella comporta un vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge, che, incidendo sulla progressione di atti stabilita dalla legge a garanzia del contribuente, determina l’illegittimità dell’intero processo di formazione della pretesa tributaria.
La rilevanza di tale vizio non è esclusa dalla possibilità, riconosciuta al contribuente dall’articolo 19, comma 3, D.Lgs. 546/1992, di esercitare il proprio diritto di difesa a seguito della notificazione dell’atto successivo, che consente dunque al contribuente di impugnare quest’ultimo atto, deducendone la nullità per omessa notifica dell’atto presupposto o contestando, in via alternativa, la stessa pretesa tributaria azionata nei suoi confronti.
Ergo, in entrambi i casi, la legittimazione passiva spetta all’ente impositore e non già all’agente della riscossione.
Sulla scorta di tali principi, i giudici di vertice hanno rigettato il ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle Entrate, condannandola anche alla rifusione di spese e competenze di lite.