27 Settembre 2019

Impugnazione al buio: la legittimazione passiva spetta all’ente impositore

di Angelo Ginex
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La scheda di FISCOPRATICO

In tema di impugnazione al buio, la tardività o l’omessa notificazione della cartella non costituisce un vizio proprio di questa, con la conseguenza che la legittimazione passiva spetta all’ente impositore e non già, in via esclusiva, all’agente della riscossione. È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. n. 20735 del 01.08.2019.

La vicenda trae origine dall’impugnazione di un atto di iscrizione ipotecaria e delle cinque prodromiche cartelle, dei quali il contribuente deduceva la nullità per omessa notifica di queste ultime.

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