4 Maggio 2023

Imu deducibile al 100% ma con doppia indicazione in dichiarazione

di Alessandro Bonuzzi
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La scheda di FISCOPRATICO

Da periodo d’imposta 2022 l’Imu relativa agli immobili strumentali è deducibile integralmente dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo. Resta tuttavia ferma la doppia indicazione dell’imposta anche nel modello Redditi 2023, sia tra le variazioni in aumento, sia tra le variazioni in diminuzione.

Si ricorda che l’articolo 3 D.L. 34/2019, cosiddetto “Decreto Crescita”, modificando l’articolo 14 D.Lgs. 23/2011, ha rimodulato l’aumento della deducibilità dal reddito d’impresa e lavoro autonomo dell’Imu relativa agli immobili strumentali fissandola alle seguenti percentuali:

  • 50% per il 2019;
  • 60% per il 2020 e il 2021;
  • 70% per il 2022;
  • 100% dal 2023.

In seguito, la L. 160/2019 è tornata sulla materia e oltre aver confermato la deducibilità dell’Imu nella misura del 60% per il 2020 e il 2021 ha stabilito, con decorrere dal 2022, la deducibilità integrale dell’imposta relativa agli immobili strumentali.

È appena il caso di precisare che l’Imu è invece indeducibile ai fini Irap, ai sensi dell’articolo 1, comma 772, L. 160/2019.

Vanno considerati strumentali gli immobili tali ai sensi dell’articolo 43, comma 2, Tuir, per le imprese, e dell’articolo 54 Tuir, per i professionisti. Pertanto:

per le imprese sono strumentali: ·  per natura gli immobili accatastati nelle categorie A/10, B, C, D ed E;

·  per destinazione gli immobili utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività indipendentemente dalla categoria catastale;

per i lavori autonomi sono strumentali: ·  li immobili utilizzati esclusivamente ed effettivamente per lo svolgimento dell’attività professionale, a nulla rilevando la categoria catastale.

Non è invece deducibile l’Imu relativa:

  • agli immobili merce e patrimonio;
  • agli immobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’attività d’impresa o lavoro autonomo e all’uso personale o familiare del contribuente (circolare n. 10/E/2014).

La deducibilità dell’Imu avviene sulla base del principio di cassa, assumendo l’imposta rilevanza fiscale solo con l’effettivo pagamento. Per i professionisti si tratta del criterio naturale di determinazione del reddito, mentre le imprese devono coordinare il pagamento dell’Imu, ex articolo 99, comma 1, Tuir:

  • con il criterio generale della competenza;
  • con l’assunto che il principio di “cassa” rappresenta un ulteriore vincolo di deducibilità. Sul punto, infatti, la circolare n. 10/E/2014 ebbe a chiarire che l’articolo 99, comma 1, Tuirnon introduce ai fini della determinazione del reddito d’impresa un puro criterio di cassa in deroga a quello generale di competenza dei componenti negativi, ma costituisce una norma di cautela per gli interessi erariali introducendo un’ulteriore condizione di deducibilità per le imposte che è appunto l’avvenuto pagamento”.

Ciò significa che:

  • l’Imu 2022, sebbene imputata nel conto economico del bilancio 2022, è deducibile solo se pagata entro l’esercizio di competenza;
  • l’Imu 2021 versata tardivamente nel 2022, è deducile nel 2022, ma con applicazione della percentuale di deducibilità del 2021 (60%) e quindi delle regole vigenti nel 2021.

Nonostante l’integrale deducibilità dell’Imu dal periodo d’imposta 2022, il modello Redditi 2023 continua a prevederne la doppia indicazione, dapprima tra le variazioni in aumento e successivamente tra le variazioni in diminuzione.

Quindi, ad esempio, sulla base delle istruzioni alla compilazione del modello Redditi 2023 SC, l’importo dell’Imu 2022 rilevato nel Conto economico 2022 deve essere indicato:

  • nel rigo RF16, tra le variazioni in aumento;
  • nel rigo RF55, con il codice 38, tra le variazioni in diminuzione, sempreché versato nel periodo d’imposta 2022.

Se invece la Srl di turno avesse:

  • rilevato nel conto economico 2022 l’Imu 2022 debitamente versata nell’esercizio per un importo di 100;
  • versato tardivamente nell’anno 2022 l’Imu 2021 per un importo di 100;

in sede di compilazione del modello Redditi 2023 dovrà indicare:

  • nel quadro RF, rigo RF16, tra le variazioni in aumento, l’importo dell’Imu 2022 di 100;
  • nel rigo RF55, con il codice 38, tra le variazioni in diminuzione, l’importo dell’Imu 2022 di 100 e il 60% dell’Imu 2021 pari a 60, per un ammontare complessivo di 160.