Imu deducibile al 100% senza indicazione in dichiarazione
di Alessandro BonuzziL’Imu relativa agli immobili strumentali è deducibile integralmente dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo già dal periodo d’imposta 2022. Tuttavia, è solo dal modello Redditi 2024 che le imprese in contabilità ordinaria non devono operare alcuna variazione fiscale, ai fini della deduzione dell’Imu 2023 tempestivamente assolta.
Si ricorda che l’articolo 3, D.L. 34/2019, cosiddetto “Decreto Crescita”, modificando l’articolo 14, D.Lgs. 23/2011, ha rimodulato l’aumento della deducibilità dal reddito d’impresa e lavoro autonomo dell’Imu relativa agli immobili strumentali fissandola alle seguenti percentuali:
- 50% per il 2019;
- 60% per il 2020 e il 2021;
- 70% per il 2022;
- 100% dal 2023.
Sono strumentali gli immobili considerati tali, ai sensi dell’articolo 43, comma 2, Tuir, per le imprese, e dell’articolo 54 Tuir, per i professionisti. Pertanto:
Per le imprese sono strumentali: | · per natura, gli immobili accatastati nelle categorie A/10, B, C, D ed E; · per destinazione, gli immobili utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività indipendentemente dalla categoria catastale; |
Per i lavori autonomi sono strumentali: | · gli immobili utilizzati esclusivamente ed effettivamente per lo svolgimento dell’attività professionale, a nulla rilevando la categoria catastale. |
Non è deducibile, invece, l’Imu relativa:
- agli immobili merce e patrimonio;
- agli immobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’attività d’impresa o lavoro autonomo e all’uso personale o familiare del contribuente (circolare n. 10/E/2014).
La deducibilità dell’Imu avviene sulla base del principio di cassa, assumendo l’imposta rilevanza fiscale solo con l’effettivo pagamento. Per i professionisti si tratta del criterio naturale di determinazione del reddito, mentre le imprese devono coordinare il pagamento dell’Imu, ex articolo 99, comma 1, Tuir:
- con il criterio generale della competenza;
- con l’assunto che il principio di “cassa” rappresenta un ulteriore vincolo di deducibilità. Sul punto, infatti, la circolare n. 10/E/2014 ebbe a chiarire che l’articolo 99, comma 1, Tuir “non introduce ai fini della determinazione del reddito d’impresa un puro criterio di cassa in deroga a quello generale di competenza dei componenti negativi, ma costituisce una norma di cautela per gli interessi erariali introducendo un’ulteriore condizione di deducibilità per le imposte che è appunto l’avvenuto pagamento”.
Ne consegue che:
- l’Imu 2023, sebbene imputata nel Conto economico del bilancio 2023, è deducibile solo se pagata entro l’esercizio di competenza;
- l’Imu 2021 versata tardivamente nel 2023, è deducibile nel 2023, ma con applicazione della percentuale di deducibilità del 2021 (60%) e quindi delle regole vigenti nel 2021.
Ancorché l’integrale deducibilità dell’Imu era prevista già dal periodo d’imposta 2022, le imprese in contabilità ordinaria hanno dovuto, comunque, compilare il modello Redditi 2023 con la doppia indicazione dell’imposta, dapprima tra le variazioni in aumento e successivamente tra le variazioni in diminuzione.
Invece, nel modello Redditi 2024, con riferimento all’Imu di competenza 2023 pagata nel 2023, non va operata alcuna variazione fiscale. L’imposta concorre ordinariamente alla determinazione del reddito, quale costo imputato al Conto economico 2023.
Resta fermo che, laddove l’Imu 2023 sia stata pagata tardivamente nel 2024, andrebbe operata una variazione in aumento nel rigo RF16 “Imposte indeducibili o non pagate”, siccome, sebbene rilevata nel Conto economico 2023, l’imposta non è deducibile a causa del mancato versamento entro lo scorso 31.12.2023.
Di contro, andrebbe effettuata una variazione in diminuzione nel rigo RF55 del modello Redditi 2024, utilizzando il generico codice “99” (il codice “38” utilizzabile fino allo scorso anno è stato soppresso), per indicare l’Imu 2022 pagata tardivamente nel 2023 e, perciò, risultata indeducibile nel periodo d’imposta di imputazione a Conto economico.